Cassazione Penale, Sentenza n. 34616/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato nella condanna per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. I motivi di cassazione denunciavano: (i) violazione dell'art. 546 comma 1 c.p.p. per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del collegio indicato nell'intestazione (Antonia Gallo) e sottoscrizione invece da parte di altro Presidente (Claudia Picciotti) senza menzione di legittimo impedimento; (ii) errore di applicazione della norma penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con richiamo pedissequo alla sentenza di primo grado senza autonoma valutazione della piattaforma probatoria; (iii) censura per l'inammissibilità dichiarata dalla corte alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) e mancata valutazione d'ufficio; (iv) difetto assoluto di motivazione complessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente al primo motivo, ritenendo sussistente una nullità relativa della sentenza d'appello per la mancata sottoscrizione da parte del Presidente indicato nell'intestazione e per l'assenza di ogni indicazione di legittimo impedimento. Per tale nullità la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento e la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per la mera rinnovazione dell'atto nullo (nuova redazione e sottoscrizione della sentenza da parte di Presidente ed estensore). Ha precisato che non è necessario un nuovo giudizio, ma solo la rinnovazione formale del documento sentenziale; i restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 comma 1 e 4 del D.p.r. 309/1990
Disciplina ilittuoso della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; qui è la norma penale sostanziale cui si riferiva la condanna confermata in sede di merito.
art. 546 cod. proc. pen.
art. 546 comma 1, lett. g), e comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali della sentenza (data, sottoscrizione del giudice) e prevede la nullità quando manchino elementi essenziali come la sottoscrizione: la mancata sottoscrizione del presidente è causa di nullità relativa della sentenza-documento.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nella sentenza di merito la difesa invocava tale disciplina, e la corte aveva dichiarato inammissibile la richiesta per genericità.
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce che i termini per l'impugnazione decorrano dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza: la rinnovazione della sentenza-documento provoca il ricalcolo dei termini di impugnazione a partire dal nuovo deposito.
art. 185 cod. proc. pen.
Riferito ai principi che limitano l'effetto della nullità formale sulla pienezza del giudizio: la deliberazione e il dispositivo conservano efficacia, per cui la nullità della sola forma non impone un nuovo giudizio.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della sentenza collegiale da parte del presidente indicato nell'intestazione, senza dichiarazione di legittimo impedimento, determina una nullità relativa della "sentenza-documento" che può essere fatta valere in cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio per la mera rinnovazione formale del documento.
- Tale nullità non travolge il giudizio né il contenuto del dispositivo: non è necessario riemettere il processo, ma solo procedere alla nuova redazione e sottoscrizione della sentenza-documento, tenendo ferme le deliberazioni già compiute.
- La rinnovazione formale della sentenza comporta che i termini per eventuali impugnazioni decorreranno ex novo dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza rinnovata (art. 585 c.p.p.).
- Motivi di merito (vizio di motivazione, errata qualificazione del fatto, richiesta di applicazione dell'art. 131-bis) possono essere assorbiti quando il vizio formale porta all'annullamento soltanto del documento sentenziale; tuttavia tali questioni restano aperte per il giudice che provvederà alla rinnovazione se ritenute rilevanti dalle parti.
- Se si contesta una carenza formale della sentenza collegiale, è importante valorizzare tempestivamente la questione procedurale: la nullità relativa ha efficacia solo se dedotta nei termini e nei modi previsti e può incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
- La Corte può richiamare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) che distingue tra nullità che richiede nuovo giudizio e nullità formali che comportano solo rinnovazione del documento; in casi analoghi il criterio pratico è preservare la sostanza del giudizio evitando inutili rifacimenti quando la deliberazione è valida.
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