Sentenza del 04/11/2015 n. 5749 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli -Accertamento tributario - ICI Roma Capitale - Avviso di accertamento - Notifica - Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento ICI fosse stato notificato oltre il termine decadenziale, facendo riferimento alla data in cui aveva ricevuto l’atto e non alla data in cui l’amministrazione lo aveva spedito tramite il servizio postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini della verifica del rispetto del termine entro il quale l’amministrazione deve notificare l’accertamento, rileva la data di spedizione dell’atto, purché la notifica si perfezioni successivamente nei confronti del destinatario. È stato applicato il principio della scissione degli effetti della notificazione: la notifica produce effetti per il notificante dalla spedizione e per il destinatario dalla ricezione.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. n. 504/1992
Disciplina i termini e le modalità dell’accertamento ICI; il rispetto del termine da parte dell’amministrazione deve essere valutato considerando la data di spedizione dell’atto notificato a mezzo posta.
Art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982
Rileva per la notificazione degli atti a mezzo posta e consente di individuare nella spedizione il momento rilevante per valutare la tempestività dell’attività del notificante.
Art. 149 c.p.c.
Conferma la disciplina della notificazione a mezzo posta e il principio secondo cui gli effetti della notificazione si scindono tra notificante e destinatario.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione deve rispettare un termine decadenziale per notificare un atto e utilizza il servizio postale, la tempestività va normalmente valutata con riferimento alla data di spedizione, non a quella di ricezione del destinatario.
- Il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela il notificante: per quest’ultimo rileva il compimento dell’attività entro il termine, mentre per il destinatario gli effetti decorrono dalla ricezione o dalla diversa data prevista dalla legge.
- Per contestare validamente la tempestività di un accertamento non è sufficiente dimostrare che l’atto è stato ricevuto dopo la scadenza; occorre verificare anche la data di spedizione e l’effettivo perfezionamento della procedura notificatoria.
- La regola riguarda gli atti impositivi tributari notificati a mezzo posta, salvo specifiche disposizioni normative o irregolarità che impediscano il perfezionamento della notifica.
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