Cassazione Penale, Sentenza n. 24788/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Gennaro impugnava l'ordinanza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica. Il ricorrente denunciava una erronea applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., sostenendo che il pubblico ministero, avendo accertato un presofferto di anni 1, mesi 10 e giorni 13 (ossia tre semestri utili ai fini della liberazione anticipata), avrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la verifica della concedibilità della liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, prima di emettere un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti, in quanto la residua pena, computate le detrazioni, sarebbe risultata al di sotto del limite di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, alla luce dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza perché la residua pena, computando le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, risultava astrattamente inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.
«al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»
Il pubblico ministero è obbligato, quando il calcolo delle detrazioni di cui all'art.54 porta la residua pena al di sotto del limite del comma 5, a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza prima di emettere l'ordine di esecuzione; il magistrato deve decidere senza ritardo; la regola non si applica ai condannati 4-bis.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Definisce il limite di pena rilevante ai fini dell'applicazione della procedura prevista dal comma 4-bis; nel caso concreto la pena indicata nell'ordine di esecuzione risultava superiore a tale limite prima delle detrazioni.
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce le detrazioni per il calcolo della pena residua (presofferto e custodia) e disciplina i criteri per la liberazione anticipata che possono incidere sul quantum della pena da eseguire.
art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Regola la forma e i tempi dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza per l'applicazione della liberazione anticipata; impone che il magistrato provveda senza ritardo.
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Individua i reati per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 656, comma 4-bis (esclusione della procedura semplificata di trasmissione al magistrato di sorveglianza).
Massime di principio
- Quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni ex art. 54, risulta inferiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p., il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza prima di emettere l'ordine di esecuzione.
- La verifica del presofferto e dei periodi di custodia è essenziale: periodi utili corrispondenti a tre semestri possono rendere applicabile la liberazione anticipata e incidere sulla legittimità dell'ordine di esecuzione.
- L'omissione della trasmissione al magistrato di sorveglianza quando dovuta integra un vizio formale/sostanziale che può portare all'annullamento dell'ordine/ordinanza impugnata e al rinvio per nuovo giudizio.
- La procedura di cui all'art. 656, comma 4-bis, non opera per i condannati per i delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 354/1975; negli altri casi il magistrato di sorveglianza deve decidere senza ritardo ai sensi dell'art. 69-bis.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente l'assenza della trasmissione al magistrato di sorveglianza e richiedere il conteggio delle detrazioni ex art.54 prima dell'esecuzione.
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