Cassazione Civile, Sentenza n. 993/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento notificati al sig. Salvatore Nunziata nella qualità di liquidatore di Property s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese con effetto 26/09/2014. L'Agenzia aveva ripreso a tassazione la società estinta richiamando l'art. 28, comma 4, d.lgs. 21/11/2014 n.175 (sopravvivenza fiscale quinquennale delle società cancellate). I ricorrenti contestavano la legittimazione passiva degli atti e la retroattività dell'intervento normativo; inoltre le parti private denunciavano divergenze motivazionali e violazioni di rito nella sentenza di appello che, dopo avere inizialmente ritenuto gli avvisi illegittimi per essere rivolti a società cessata, aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo inopponibile la cancellazione per finalità elusive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma sulla sopravvivenza fiscale quinquennale (art. 28 d.lgs. 175/2014) si applica esclusivamente alle cancellazioni richieste a decorrere dal 13/12/2014; poiché la cancellazione della Property s.r.l. è intervenuta il 26/09/2014 (richiesta 10/07/2014), la società risultava priva di legittimazione sostanziale e processuale al momento dell'impugnazione. Per tale ragione, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta in primo grado contro soggetto estinto. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cancellazione ha efficacia estintiva immediata e ha precisato che la presunta 'cancellazione elusiva' costituisce questione che deve essere tempestivamente dedotta e provata nell'ambito del giudizio; non prevale la rappresentanza dell'ex liquidatore ove non sia riconosciuta la legittimazione. In definitiva la Cassazione ha accolto il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, art. 28 comma 4
La Corte interpreta la norma come applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi; non opera retroattivamente per cancellazioni anteriori.
codice di procedura civile, art. 360 numeri 3 e 4
Norma invocata dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione, violazione di legge e omessa valutazione di eccezioni; la Corte valuta tali motivi nel quadro della decisione di cassazione.
codice di procedura civile, art. 382
Richiamato dalla Corte per statuire la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta in primo grado contro soggetto estinto.
codice di procedura civile, art. 324
Richiamato nell'ambito della censura sulla mancata valutazione da parte della CTR di eccezioni processuali; indicazione che le eccezioni di passaggio in giudicato devono essere esaminate.
codice civile, art. 2945
Richiamato in relazione ai termini di prescrizione e alla possibilità di ripresa a tassazione, contestato l'uso per giustificare la ripresa fiscale su soggetto già cancellato.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Invocato in relazione alle fattispecie di accertamento tributario e ai presupposti per l'accertamento su soggetti presunti elusivi; la Corte richiede che tali situazioni siano valutate secondo i tempi e le condizioni di legge.
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4; artt. 19 e 57
Norme processuali tributarie richiamate nella censura circa l'istruttoria e l'ampliamento del thema decidendum; la Corte osserva che l'eventuale estensione della questione elusiva deve essere ammissibile e tempestivamente dedotta.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Rinvio alla normativa sul procedimento tributario e garanzie del contribuente; utilizzata per contestare l'estensione illegittima dell'oggetto del giudizio da parte del giudice d'appello.
sentenza Corte di giustizia UE, causa C-255/02 (Halifax)
Richiamata dai ricorrenti in relazione al principio antielusivo in materia di IVA; la Corte di Cassazione prende atto del riferimento ma richiama la necessità che il principio sia applicato secondo i presupposti temporali e di legittimazione corretti.
Massime di principio
- La norma che estende la responsabilità fiscale della società cancellata per un periodo quinquennale si applica solo alle cancellazioni richieste a decorrere dalla data prevista dalla norma; non ha efficacia retroattiva su cancellazioni anteriori.
- Quando una società è già cancellata dal registro delle imprese con effetto estintivo, atti impositivi notificati successivamente devono tener conto della legittimazione sostanziale e processuale: se la società è estinta, la causa non poteva essere proposta nei confronti di essa e gli atti possono essere dichiarati inammissibili.
- La qualificazione della cancellazione come 'elusiva' o l'invocazione dell'abuso del diritto è questione che l'Amministrazione deve tempestivamente dedurre e provare nel corso del giudizio; non può essere invocata ex post per rimediare a vizi di legittimazione.
- La rappresentanza dell'ex liquidatore non garantisce automaticamente la legittimazione passiva se la società è già estinta; l'intervento dei soci o dell'ex liquidatore è soggetto a regole precise e talvolta può essere inammissibile.
- Se emerge che il giudizio di primo grado non poteva essere instaurato per carenza di soggetto processuale, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio per difetto di presupposto di procedibilità.
- In casi simili verificare sempre le date di cancellazione, la data di richiesta di cancellazione e il decorso delle norme sopravvenute; l'applicabilità di novità legislative dipende dalla tempestività della richiesta di cancellazione rispetto all'entrata in vigore della norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 917/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 945/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 967/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 988/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →