Cassazione Penale, Sentenza n. 891/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata; lamenta mancanza di dolo in ragione dello stato di ubriachezza (sostiene che la condotta e il fatto di non essersi dato alla fuga dimostrano assenza di piena consapevolezza), chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e la massima estensione delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn.4 e 6 c.p., censura l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e di altre norme procedurali richiamate dal difensore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul profilo della recidiva: ha confermato che gli elementi costitutivi della rapina (impossessamento delle bottiglie, minacce) sono accertati e ha respinto i rilievi sul dolo per ubriachezza e sul riconoscimento delle attenuanti in quanto questioni di merito inammissibili in Cassazione. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva, ritenendo che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione specifica che giustifichi il nesso qualificato tra il precedente per detenzione di stupefacenti e il nuovo delitto non colposo; ha quindi rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha inoltre affermato che l'imputato ha interesse ad impugnare il riconoscimento della recidiva anche se, nel caso concreto, essa non ha determinato un aumento della pena.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti del reato di rapina (impossessamento delle bottiglie e minacce): la norma è stata applicata in quanto gli elementi fattuali comprovano furto con violenza/minaccia.
art. 99 cod. pen.
In tema di recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica sia quando la afferma sia quando la esclude; non è sufficiente il mero riferimento a precedenti penali: va spiegato il rapporto qualificato o la significativa prosecuzione del processo delinquenziale.
art. 62 n.4 cod. pen.
Richiamata dal difensore come attenuante, la norma è stata valutata dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto la questione di merito inammissibile e ha confermato che la motivazione di negazione della sua massima estensione è fondata sulle modalità della condotta e sull'elevata intensità del dolo.
art. 62 n.6 cod. pen.
Analogamente al n.4, invocata come attenuante; la Corte di Cassazione non ha riaperto la valutazione di merito, limitandosi a dichiarare inammissibili i rilievi che rimettono la valutazione fattuale.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal difensore in relazione alla valutazione delle attenuanti; la Cassazione non ha ritenuto sussistente un vizio di legge su questo punto che potesse giustificare l'annullamento, trattandosi di accertamenti di merito.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha accolto il vizio solo in relazione alla recidiva (mancanza di motivazione specifica), respingendo gli altri profili perché attengono a valutazioni di merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022)
Richiamata per affermare che l'imputato ha interesse ad impugnare il riconoscimento della recidiva anche se da tale riconoscimento non è derivato un aumento immediato della pena; la qualificazione di recidivo può rilevare in future condanne.
Massime di principio
- La recidiva facoltativa non può essere applicata automaticamente: il giudice deve motivare specificamente il nesso tra precedenti e nuovo reato, spiegando perché il comportamento attuale costituisce prosecuzione significativa di un processo delinquenziale.
- L'esistenza di precedenti penali, da sola, non giustifica il riconoscimento della recidiva; la motivazione deve essere articolata anche se succinta.
- Il riconoscimento della recidiva è impugnabile dall'imputato anche quando, nel caso concreto, non ha determinato un aumento della pena, perché può influire su future determinazioni sanzionatorie.
- Questioni di merito relative alla valutazione della prova (es. incidenza dello stato di ubriachezza sul dolo, valutazione della gravità della condotta per escludere o modulare le attenuanti) non sono riesaminabili in Cassazione salvo vizi di motivazione specifici.
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. è efficace quando il giudice omette la necessaria spiegazione richiesta dalla legge per l'applicazione di istituti aggravanti o attenuanti (es. recidiva); in assenza di tale spiegazione, è possibile l'annullamento con rinvio.
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