Cassazione Penale, Sentenza n. 36564/2024 del 01/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo sulla liberazione anticipata relativa al periodo 22/05/2020-22/05/2021. Il rigetto era fondato sulla partecipazione del detenuto a una protesta collettiva del 12/07/2021 ritenuta indicativa di immeritevolezza; la partecipazione non aveva dato luogo a sanzione disciplinare. La difesa ha contestato l'illogicità e il difetto di motivazione, rilevando che l'episodio è successivo al periodo valutato e che altri partecipanti non sanzionati avevano ottenuto il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. Motivo: il Tribunale non ha affrontato la specifica deduzione difensiva e non ha verificato né motivato il confronto con i provvedimenti di concessione ottenuti da altri partecipanti alla stessa protesta, quando la difesa aveva chiesto tale accertamento; il giudizio dovrà essere nuovamente espresso con ampia libertà valutativa su questi punti.
Norme richiamate
art. [numero mancante], comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. , comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di riferimento sulla necessità di motivare l'incidenza di comportamenti del detenuto ai fini della valutazione per la liberazione anticipata.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 983 del 22/11/2011 (Palamara) e Cass. Sez. I, n. 4019 del 13/07/2020
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522
Principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, la valutazione della condotta semestrale può estendersi negativamente ai semestri contigui se il comportamento è particolarmente grave e lascia presumere carente partecipazione al percorso rieducativo.
Massime di principio
- Un comportamento successivo al periodo valutato può comunque influire sulla concessione della liberazione anticipata se è particolarmente grave e idoneo a indicare carenze nel percorso rieducativo.
- L'assenza di sanzione disciplinare non esclude automaticamente l'efficacia negativa del comportamento ai fini della valutazione: il giudice deve valutare la valenza concreta dell'episodio.
- Se la difesa solleva confronti con provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di altri detenuti in situazioni analoghe, il giudice deve esaminare tali provvedimenti e motivare espressamente eventuali ragioni di trattamento differenziato.
- La motivazione deve essere specifica e affrontare le deduzioni difensive; la mera affermazione generica della gravità del comportamento può non essere sufficiente e determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- In caso di annullamento la corte di merito dovrà riesaminare la questione con "più ampia libertà valutativa", chiarendo i criteri usati per assimilare o distinguere posizioni analoghe tra detenuti.
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