Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36564/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo sulla liberazione anticipata relativa al periodo 22/05/2020-22/05/2021. Il rigetto era fondato sulla partecipazione del detenuto a una protesta collettiva del 12/07/2021 ritenuta indicativa di immeritevolezza; la partecipazione non aveva dato luogo a sanzione disciplinare. La difesa ha contestato l'illogicità e il difetto di motivazione, rilevando che l'episodio è successivo al periodo valutato e che altri partecipanti non sanzionati avevano ottenuto il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. Motivo: il Tribunale non ha affrontato la specifica deduzione difensiva e non ha verificato né motivato il confronto con i provvedimenti di concessione ottenuti da altri partecipanti alla stessa protesta, quando la difesa aveva chiesto tale accertamento; il giudizio dovrà essere nuovamente espresso con ampia libertà valutativa su questi punti.

Norme richiamate

  • art. [numero mancante], comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. , comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di riferimento sulla necessità di motivare l'incidenza di comportamenti del detenuto ai fini della valutazione per la liberazione anticipata.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 983 del 22/11/2011 (Palamara) e Cass. Sez. I, n. 4019 del 13/07/2020

    Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522

    Principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, la valutazione della condotta semestrale può estendersi negativamente ai semestri contigui se il comportamento è particolarmente grave e lascia presumere carente partecipazione al percorso rieducativo.

Massime di principio

  • Un comportamento successivo al periodo valutato può comunque influire sulla concessione della liberazione anticipata se è particolarmente grave e idoneo a indicare carenze nel percorso rieducativo.
  • L'assenza di sanzione disciplinare non esclude automaticamente l'efficacia negativa del comportamento ai fini della valutazione: il giudice deve valutare la valenza concreta dell'episodio.
  • Se la difesa solleva confronti con provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di altri detenuti in situazioni analoghe, il giudice deve esaminare tali provvedimenti e motivare espressamente eventuali ragioni di trattamento differenziato.
  • La motivazione deve essere specifica e affrontare le deduzioni difensive; la mera affermazione generica della gravità del comportamento può non essere sufficiente e determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
  • In caso di annullamento la corte di merito dovrà riesaminare la questione con "più ampia libertà valutativa", chiarendo i criteri usati per assimilare o distinguere posizioni analoghe tra detenuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.