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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. U.0821548 del 25.09.2024, a firma del Responsabile Area Amministrativa Gestionale di A.N.A.S. s.p.a. Struttura Territoriale Puglia, avente ad oggetto “S.S. 7 ter Salentina, Km 67 + 280 – Km 67 + 510; istanza di rilascio nulla osta, per la sanatoria di opere realizzate in area ricadente su fascia di rispetto stradale, presentata dai sigg.ri Vincenzo DI MASO e Daniela PAGANELLI; pratica BAFR217 – contratto 7000000259817; provvedimento finale di rigetto”; - della nota prot. n. U.1009254 del 21.12.2023 trasmessa a mezzo pec in data 22.12.2023, a firma del Responsabile Area Amministrativa Gestionale di A.N.A.S. s.p.a. Struttura Territoriale Puglia, avente ad oggetto “S.S. 7 ter Salentina – dal Km 67+280 al Km 67+510 – Richiesta di permesso a costruire in sanatoria – Utente: DI MASO VINCENZO – Codice Fiscale: DMSVCN53L30A064G – Pratica: BAFR217 – Contratto: 7000000259817 – Preavviso di rigetto”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, del silenzio rigetto eventualmente formatosi sulla istanza volta al rilascio del permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 3 della L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 17 marzo 2025: - della nota prot. n. 16 del 02.01.2025, avente ad oggetto “Richiesta di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., relativamente al progetto di <Ampliamento straordi11ario ai sensi dell'art. 3 della Legge Regio11ale 30 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla l.R. I agosto 2011, n. 21 e s.m.i. i11 combinato disposto co11 /'art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., con modifiche interne e di prospetto a/fabbricato esistente destinato a <civile abitazione posto a Piano Terra in zona agricola> sito nel Comune di Salice Salentino - SS 7 ter (dal km 67+280 al km 67+510) - Località <Melli o Lecciso>, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 23, partile 360 e 359 (A/2 - P.T.) - P.E. 31/2022 - Prot. Gen. n. 2235 del 01/03/2022 - Richiedenti: DI MASO Vincenzo, PAGANELLI Daniela. Comunicazione diniego all’accoglimento dell’istanza”, notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti e, ove occorra, della nota prot. n. 0011721 del 4.12.2024, avente ad oggetto “Richiesta di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., …... Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202401536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ANAS del nulla osta per opere ricadenti nella fascia di rispetto stradale e successivo diniego comunale dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di ANAS relativo al nulla osta necessario nell'ambito di un procedimento di sanatoria edilizia e, con motivi aggiunti, il successivo diniego comunale dell'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, fondata anche sulla disciplina derogatoria della l.r. Puglia n. 14/2009. Quanto al provvedimento ANAS, hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 495/1992, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, erronea presupposizione e illogicità. Secondo i ricorrenti, ANAS avrebbe erroneamente considerato assoluto il vincolo della fascia di rispetto stradale senza valutare che l'edificio principale era stato legittimamente assentito e che le opere ulteriori erano collocate nella parte retrostante, non direttamente prospiciente la strada; per il locale tecnico avevano inoltre manifestato la disponibilità alla riduzione in pristino. Con il primo motivo aggiunto hanno contestato il diniego comunale nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la l.r. n. 14/2009 a seguito della declaratoria di incostituzionalità della proroga introdotta dalla l.r. n. 38/2021. Hanno sostenuto che l'istanza, presentata il 1° marzo 2022 e completa prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, avesse dato luogo a un rapporto esaurito, sottratto agli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale. Con ulteriore motivo aggiunto hanno riproposto le censure contro il diniego ANAS, contestando il richiamo comunale al parere negativo dell'ente stradale.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il motivo aggiunto relativo agli effetti della declaratoria di incostituzionalità della proroga della l.r. n. 14/2009 e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la proroga del termine per presentare le istanze, portato al 31 dicembre 2022 dalla l.r. n. 38/2021, fosse stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, pubblicata il 15 febbraio 2023. L'istanza dei ricorrenti non costituiva un rapporto esaurito alla data della pubblicazione della sentenza, perché, essendo l'immobile collocato nella fascia di rispetto di una strada statale, la pratica non poteva ritenersi completa e il Comune non poteva definire legittimamente il procedimento senza il previo provvedimento di competenza di ANAS. Tale provvedimento è intervenuto soltanto il 25 settembre 2024, dopo sia la scadenza del termine del 31 dicembre 2022 sia la declaratoria di incostituzionalità. Ne consegue che il Comune ha legittimamente escluso l'applicazione della disciplina regionale derogatoria. Il TAR ha assorbito le censure rivolte contro il diniego ANAS, poiché il diniego comunale era sorretto anche da un'autonoma ragione giustificativa sufficiente. Il ricorso introduttivo contro il provvedimento ANAS è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dato che la conferma del diniego comunale per una ragione indipendente dal contenuto del nulla osta aveva fatto venir meno l'utilità concreta dell'annullamento del provvedimento ANAS. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il permesso di costruire in sanatoria richiesto dai ricorrenti; il Comune ha rigettato l'istanza anche perché non risultava applicabile la disciplina regionale derogatoria invocata.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 14/2009

    Costituiva la base regionale della richiesta di ampliamento e sanatoria edilizia, la cui applicabilità è stata esclusa per effetto della declaratoria di incostituzionalità della proroga dei termini.

  • art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009

    Prevedeva il termine originario del 31 dicembre 2021 per la presentazione delle istanze fondate sulla disciplina regionale derogatoria.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 38/2021

    Aveva prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze; tale proroga è stata dichiarata incostituzionale.

  • art. 136 Cost.

    In combinato disposto con l'art. 30 l. n. 87/1953, impedisce l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale ai rapporti ancora non esauriti alla data di pubblicazione della pronuncia.

  • art. 30, comma 3, l. n. 87/1953

    La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi, con il limite dei soli rapporti esauriti; un procedimento edilizio non è esaurito se, alla data rilevante, manca un elemento necessario per la sua definizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    ANAS ha adottato il preavviso di rigetto nell'ambito del procedimento relativo al nulla osta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo a causa del sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    Era invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della fascia di rispetto stradale, ma le relative censure sono state assorbite.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma produce effetti retroattivi e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale, l'applicazione della norma ai rapporti ancora non esauriti; la mera presentazione di un'istanza amministrativa prima della pubblicazione non basta, di per sé, a rendere il rapporto esaurito.
  • In una pratica edilizia soggetta al previo nulla osta di un'amministrazione terza, il rapporto procedimentale non può considerarsi completo finché non sia acquisito il provvedimento necessario alla definizione dell'istanza. Se tale provvedimento interviene dopo la scadenza del termine previsto dalla disciplina applicabile e dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma prorogatrice, la disciplina prorogata non può essere utilizzata per definire positivamente la domanda.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure per sostenere il provvedimento; le doglianze rivolte contro le altre ragioni possono essere assorbite.
  • La sopravvenuta conferma di un diniego finale per una ragione autonoma e indipendente dall'atto presupposto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'atto presupposto e comporta l'improcedibilità della relativa domanda.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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