Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 02740/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2740/2025, parzialmente favorevole alla ricorrente in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che le censure d’appello riguardano, in particolare, la destinazione urbanistica dell’area interessata. Il CGARS ha ritenuto che tali questioni richiedano un approfondimento nella fase di merito, senza definire in questa sede la fondatezza dei motivi.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo quindi la fissazione dell’udienza pubblica di merito, ritenendo che le esigenze cautelari della parte privata potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita trattazione della causa nel merito. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità degli atti o sulla fondatezza dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione del peculiare esito della stessa.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel giudizio d’appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare tipica; la disposizione è stata applicata disponendo la fissazione dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria della fase cautelare, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari fissando l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., invece di pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle censure.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sull’illegittimità dell’atto o sulla fondatezza dell’appello, ma determina la sollecita trattazione della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.