Ordinanza n. 9470/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all’art. 16, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il predetto servizio in costanza di nomina; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto, nella parte relativa alla valutabilità del servizio militare, sostitutivo e civile prestato in costanza di nomina
Esito
La controversia
Gli otto ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27/2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in particolare dell'art. 16, comma 6, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina. La disciplina è contestata perché limiterebbe l'attribuzione del relativo punteggio ai soggetti che abbiano svolto tali servizi durante una nomina. Il collegio ha inoltre rilevato dubbi autonomi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché i ricorrenti potrebbero trovarsi in posizioni eterogenee quanto alle diverse graduatorie provinciali di riferimento e alla natura del servizio prestato. Tale profilo è reso più problematico dal fatto che l'ordinanza n. 27/2026 menziona il servizio militare di leva e quello sostitutivo assimilato, ma non richiama espressamente il servizio civile nazionale o universale, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie provinciali di interesse per i ricorrenti. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità già stabilite dalla Sezione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e con deposito della prova dell'avvenuta notificazione nei successivi cinque giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. Il collegio ha poi assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei relativi presupposti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, Ordinanza Ministeriale n. 27/2026
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è oggetto di impugnazione nella parte in cui subordina la valutabilità integrale dei servizi indicati alla loro prestazione in costanza di nomina; il TAR segnala inoltre che il testo vigente non menziona espressamente il servizio civile nazionale o universale.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È indicato quale base normativa delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze.
art. 13 c.p.a.
Il testo non indica espressamente una disposizione specifica per l'integrazione del contraddittorio; la misura è disposta in applicazione del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Quando un ricorso riguarda la formazione di graduatorie cui partecipano una pluralità di soggetti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura potenzialmente interessati dagli effetti della decisione.
- La notificazione del ricorso mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio da parte dei controinteressati.
- Il termine assegnato per la notificazione mediante pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova della notificazione sono perentori; il mancato rispetto di tali termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo se le posizioni dei ricorrenti sono omogenee quanto alla situazione sostanziale dedotta, all'atto lesivo e all'interesse perseguito; la possibile appartenenza a graduatorie diverse o la diversa natura dei servizi valutabili può imporre una verifica specifica dell'omogeneità delle posizioni.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza dei presupposti del ricorso collettivo, il giudice può assegnare alle parti un termine per memorie limitate alla questione preliminare di ammissibilità, rinviando ogni ulteriore decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →