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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2108 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza 52/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro pubblicata il 05/03/2024 nella causa RG n. 591/2023. quanto al ricorso n. 2398 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Novara - Sezione lavoro pubblicata il 16.01.2025 nella causa RG n. 241/2023. quanto al ricorso n. 2797 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/07/2024 nella causa RG N. 766/2023.

Giustizia amministrativa202502108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Novara, Sezione lavoro, recanti la condanna al pagamento delle somme dovute per la carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Con tre ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a giudicati formatisi su sentenze del Tribunale di Novara, Sezione lavoro, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate nei rispettivi titoli giudiziali. Le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità organizzative, senza incidere sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di titoli giudiziali esecutivi regolarmente prodotti e notificati, decorso infruttuoso del termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e mancata contestazione dell'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire ciascuna sentenza e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di € 1.300,00 oltre accessori, alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e alla refusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli giudiziali consente, nel caso esaminato, la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Il parametro tariffario applicato per la liquidazione delle spese è stato oggetto di dimidiazione, con ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca un titolo giudiziale esecutivo in copia conforme, lo abbia notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, purché risulti l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato e di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La riunione di ricorsi con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità di economia e sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né impedire la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
  • Il commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico per attività connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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