Cassazione Civile, Sentenza n. 25829/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
SEA aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo n. 9299/2015 nei confronti di Sunflowers (indicato come proprietaria degli aeromobili EIEXK e EIEWO) e della condebitrice New Livingston S.p.A. per €125.047,71 più interessi e accessori per diritti aeroportuali relativi a voli del 2014. Sunflowers aveva proposto opposizione sostenendo di non essere proprietaria ma mera affittuaria; il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto per difetto di legittimazione passiva. La Corte d'appello di Milano rigettò l'appello di SEA e la condannò a restituire quanto ricevuto in esecuzione del decreto, con interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002. SEA ricorse in Cassazione sollevando tre motivi: (1) violazione per falsa applicazione dell'art. 16 L.218/1995 e norme sul regime di pubblicità dei beni mobili registrati (sostenendo che la legge irlandese sarebbe contraria all'ordine pubblico); (2) nullità della sentenza per contraddittorietà in punto di accertamento della proprietà in relazione ai tempi delle iscrizioni nel registro aeronautico; (3) errata applicazione della norma sugli interessi (contestando l'applicazione dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 invece del saggio legale nella restituzione). Sunflowers resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per insufficiente critica delle ragioni effettive della decisione impugnata (la Corte territoriale aveva infatti ritenuto non provata la proprietà di Sunflowers e aveva rilevato dalla pubblicità irlandese la qualità di affittuaria), mentre il terzo motivo è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha cassato la sentenza in relazione al punto sugli interessi e, decidendo nel merito, ha disposto che SEA debba restituire gli interessi calcolati secondo il saggio legale ordinario anziché in base all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002. Le restanti statuizioni della sentenza impugnata sono confermate. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 16 legge 218/1995
La Corte non ha ritenuto applicata erroneamente la norma; non è stata accolta la censura che la legge irlandese fosse contraria all'ordine pubblico. Il Collegio ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata su accertamenti probatori e motivazioni non attaccate adeguatamente.
artt. 2683 e 2684 c.c.
Richiamati in relazione al regime di pubblicità (trascrizione/iscrizione) dei diritti sui beni mobili registrati; la Corte ha valorizzato la documentazione pubblicitaria irlandese per escludere la qualità dominicale della resistente.
art. 865 codice della navigazione
Norma citata in tema di pubblicità aeronautica e opponibilità ai terzi; la Corte ha comunque ritenuto congrua la valutazione del registro straniero operata dai giudici di merito.
Convenzione di Ginevra 19 giugno 1948
Riferimento internazionale in materia di riconoscimento dei diritti sugli aeromobili; non ha determinato, per la Corte, la prevalenza dell'interpretazione invocata dalla ricorrente.
art. 360 c.p.c.
Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione (numeri 3 e 4 richiamati nel ricorso): la Corte ha valutato i motivi alla stregua delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., dichiarandone l'inammissibilità oppure rilevandone la fondatezza.
art. 6 legge 324/1976
Richiamata in punto di responsabilità del proprietario solidale per i diritti aeroportuali; i giudici di merito hanno ritenuto che la disposizione non potesse essere invocata contro Sunflowers perché risultata non proprietaria ma affittuaria.
art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.
Citate nella doglianza di nullità per presunte affermazioni inconciliabili; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione di contraddittorietà della motivazione.
art. 113 c.p.c., art. 1284 c.c.
Richiamati nella censura relativa agli interessi; la Corte ha però stabilito che, non essendosi formato un giudicato sulla debenza degli interessi speciali, dovevano essere applicati gli interessi legali nella restituzione.
art. 5 d.lgs. 231/2002
La Corte d'appello aveva applicato questo articolo per il calcolo degli interessi; la Cassazione ha ritenuto l'applicazione errata perché non sussisteva un giudicato che imponesse tale tasso e ha disposto l'applicazione degli interessi legali ordinari.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020 (convertito)
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (decisione senza discussione orale, via camera di consiglio, su istanza delle parti).
art. 378 c.p.c.
Norma che disciplina la memoria in Cassazione; la Corte ha osservato che la memoria ex art. 378 conteneva argomentazioni in parte irrituali e non pertinenti ai motivi.
Massime di principio
- La mera iscrizione nel registro aeronautico di un soggetto come 'registered owner' in un sistema straniero non vale automaticamente a dimostrare la qualità dominicale ai fini della responsabilità prevista dall'ordinamento italiano: il relativo effetto dipende dalla natura giuridica dell'iscrizione e dalla prova fornita dalle parti.
- Chi agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento/escussione di responsabilità basata sulla proprietà deve provare compiutamente la qualità di proprietario del convenuto; l'omessa critica delle ragioni decisive della motivazione di merito rende il motivo di cassazione inammissibile.
- Quando una somma è stata pagata in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo poi revocato, la restituzione delle somme indebitamente percepite dà diritto agli interessi legali ordinari, salvo che non si sia formato un giudicato che imponga diversamente o che vi sia specifica previsione normativa applicabile e definitivamente accertata.
- In tema di ricorso per cassazione è necessario svolgere una critica organica e completa delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; censure frammentarie o che non contrastano i passaggi decisivi della motivazione sono destinate all'inammissibilità.
- In caso di reciproca soccombenza o esito parzialmente condiviso della lite, la Corte può disporre la compensazione delle spese di legittimità.
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