Ordinanza n. 213/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Arezzo nei confronti dell’odierno ricorrente in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato vietato a al ricorrente per la durata di anni due di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F..I.G.C.; tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, disponendo altresì l’estensione del divieto, da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne od altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico e a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradale ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane e urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive; Nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Arezzo che vieta per due anni l'accesso a manifestazioni sportive e alle relative aree di transito, sosta e trasporto delle tifoserie
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il divieto, della durata di due anni, riguardava manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali, nonché, nelle fasce temporali indicate, le aree di rispetto e gli ulteriori luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie entro il raggio di 500 metri. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, secondo quanto risulta dall'ordinanza, la riconducibilità della condotta posta a fondamento del DASPO alla propria persona e l'idoneità di tale condotta a giustificare l'adozione della misura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento cautelare, rilevando che allo stato non sussistono elementi sufficienti per ricondurre la condotta contestata al ricorrente. Ha inoltre ritenuto che la condotta, per le sue caratteristiche, non apparisse di per sé idonea a giustificare l'emissione del DASPO. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato quale base normativa per la decisione sull'istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere sospeso quando non risultino, allo stato degli atti, elementi sufficienti a ricondurre al destinatario la condotta posta a fondamento del DASPO.
- La sospensione cautelare del DASPO è giustificata anche quando la condotta contestata, valutata nelle sue caratteristiche concrete, non appaia di per sé idonea a sostenere l'adozione della misura di prevenzione.
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