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Sentenza

Sentenza n. 2892/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 403/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto all'accredito della carta docente, della sentenza n. 403/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui tramite carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato le somme dovute, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute a titolo di carta docente. Ha compensato integralmente le spese di giudizio, rilevando l'inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, in quanto la sentenza da eseguire non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della carta docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non era decorso, poiché la sentenza non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.; tale circostanza ha giustificato la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il mancato decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, derivante dalla mancata notificazione della sentenza a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA., può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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