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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13964/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Nessuna modifica è intervenuta sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza dell'interessato unificando sotto il vincolo della continuazione due reati fallimentari già definiti con sentenze pronunciate dai Tribunali di Verona e di Udine, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione. Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al quantum dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La censura veniva però ritenuta meramente fattuale e diretta a sollecitare una diversa valutazione del provvedimento, senza emergenti reali lacune motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di fatto o a lamentare vizi motivazionali non riscontrabili dal testo del provvedimento impugnato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del quantum dell'aumento di pena per continuazione attraverso doglianze meramente fattuali, se l'ordinanza del giudice dell'esecuzione risulta congruamente motivata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati fallimentari
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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