Cassazione Civile, Ordinanza n. 16707/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di un giudizio presupposto in materia di equa riparazione. In quel giudizio era stata pronunciata, in favore del difensore antistatario, la distrazione delle spese. Successivamente, il difensore ha agito in proprio per ottenere a sua volta l'equa riparazione per l'ulteriore ritardo maturato nella fase esecutiva/di ottemperanza volta a dare attuazione al credito per spese distratte. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto monocratico favorevole, ha revocato il decreto ingiuntivo rilevando il difetto di legittimazione attiva del difensore antistatario, ritenendo che egli non fosse parte sostanziale dei giudizi di cognizione da cui era scaturita la distrazione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., sostenendo che la legittimazione attiva fosse già stata riconosciuta nella fase monocratica e che il Ministero avesse acquiescito; 2) violazione degli artt. 93 e 100 c.p.c. e della legge n. 89 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente scisso una domanda unitaria e non avesse computato unitariamente la durata del procedimento, richiamando Cass. S.U. n. 19883/2019; 3) erronea determinazione della durata del procedimento presupposto e del suo valore; 4) violazione dell'art. 5-quater legge n. 89 del 2001 per l'irrogazione della sanzione di € 1.000,00 alla cassa delle ammende, assumendo che mancassero i presupposti di inammissibilità o manifesta infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il giudizio di opposizione ex art. 5-ter legge Pinto non ha natura di impugnazione, sicché non opera il giudicato interno nei termini prospettati; ha ribadito che l'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e non rende il difensore parte del giudizio di cognizione, salvo che la controversia investa specificamente la distrazione o il difensore agisca per il recupero delle somme; ha inoltre chiarito che il principio affermato da Cass. S.U. n. 19883/2019 sull'unitarietà cognizione-esecuzione ai fini del computo della durata ragionevole non incide sulla diversa questione della legittimazione attiva del difensore distrattario. Ha infine ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché la sanzione ex art. 5-quater legge n. 89 del 2001 è correttamente applicata quando la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha anche osservato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato sostanziale sulla legittimazione, ma la Corte esclude che nel giudizio di opposizione ex legge Pinto operi il giudicato interno nei termini prospettati.
art. 324 c.p.c.
Invocato per il giudicato interno; la Corte afferma che l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non ha natura di impugnazione limitata ai motivi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per asserita omessa pronuncia; la Corte non ravvisa violazione.
art. 5, comma 3, legge n. 89 del 2001
La Corte chiarisce che l'opposizione al decreto monocratico può essere proposta sia dalla parte erariale sia dalla parte privata; nel caso concreto l'opposizione era ammissibile.
art. 93 c.p.c.
È norma che tutela una situazione giuridica autonoma del difensore, ma non lo rende parte del giudizio di cognizione solo per effetto della richiesta o concessione della distrazione.
art. 2 legge n. 89 del 2001
Richiamato in relazione al presupposto dell'equa riparazione e ai criteri di durata ragionevole.
art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001
Richiamato per il valore del giudizio presupposto e il computo della durata del procedimento.
art. 5-ter legge n. 89 del 2001
Disciplina l'opposizione al decreto monocratico; la Corte ne ribadisce la funzione non impugnatoria.
art. 5-quater legge n. 89 del 2001
Consente la sanzione pecuniaria quando la domanda sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; applicata correttamente nel caso di difetto di legittimazione attiva.
art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001
Richiamato nel racconto del procedimento amministrativo/di ottemperanza, in relazione al decorso del termine per la riproposizione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale, ma non accolto come fondamento della legittimazione del difensore.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla motivazione, senza esito favorevole.
art. 113 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale contro gli atti della PA.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che è inapplicabile perché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di opposizione previsto dalla legge Pinto non ha natura di impugnazione in senso tecnico e non è quindi soggetto alle regole sul giudicato interno proprie dell'appello o di altri mezzi di gravame.
- La distrazione delle spese ha natura accessoria e incidentale: non trasforma automaticamente il difensore antistatario in parte sostanziale del giudizio di cognizione, né gli attribuisce ex se legittimazione a far valere la durata irragionevole di quel giudizio.
- Il difensore distrattario assume una posizione autonoma solo quando agisca direttamente per il pagamento delle spese distratte o quando la controversia investa specificamente la statuizione di distrazione.
- Il principio sull'unitarietà tra fase di cognizione ed esecutiva ai fini del computo della durata ragionevole del processo non incide sulla distinta questione della legittimazione attiva dell'avvocato antistatario a domandare l'equa riparazione.
- La sanzione pecuniaria prevista dalla legge Pinto per domande inammissibili o manifestamente infondate è applicabile anche quando la domanda venga respinta per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
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