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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6733/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto il riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la lunga detenzione già subita (dal 15/01/2021 al 04/12/2023), il periodo di arresti domiciliari e di lavoro autorizzato, il comportamento positivo durante la detenzione (valutazioni del Magistrato di sorveglianza), la natura non apicale del ruolo e la non gravità del precedente per rapina del 2021, nonché una presunta disparità di trattamento rispetto al coindagato Sciacca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la validità delle ragioni del Tribunale in ordine al mantenimento della custodia in carcere, richiamando la gravità e la consistenza degli indizi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990), il ruolo rilevante del ricorrente nell'organizzazione, i legami familiari con il promotore e la base logistica domestica fortificata, nonché precedenti e di polizia, inclusa una rapina con armi. La Corte ha inoltre chiarito che il tempo intercorso dai fatti (contestati fino al 2020) non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo di recidiva per reati di associazione a traffico di stupefacenti. Ha ritenuto inidonea la misura domiciliare, considerata insufficiente per la natura «domestica» delle attività illecite. Alcune censure non sollevate in grado intermedio sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990

    Norma che integra l'impianto accusatorio in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza valorizza la presunzione di pericolo attuale collegata al ruolo e all'inserimento nell'associazione, anche quando i fatti risalgono nel tempo.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla nozione di pericolosità sociale: la Corte valuta che, pur non avendo il ricorrente ruolo apicale formalmente, permangono elementi che ne attestano la pericolosità ai fini cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte precisa che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica basata su fatti, modalità, personalità e contesto socio-ambientale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per reati associativi: il tempo trascorso è solo un elemento e non elimina automaticamente la presunzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami procedurali relativi agli adempimenti di comunicazione a cura della cancelleria; la sentenza dispone gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare legato ad associazione per stupefacenti il tempo trascorso dai fatti è solo uno degli elementi: la valutazione prognostica della pericolosità considera anche ruolo nell'organizzazione, modalità operative e contesto familiare/ambientale.
  • Buona condotta durante una pregressa detenzione, lavoro autorizzato o mancata trasgressione agli obblighi non sono di per sé determinanti per escludere esigenze cautelari quando sussistono indizi gravi e un contesto logistico favorevole alla reiterazione.
  • La misura meno afflittiva (arresti domiciliari, anche con controllo remoto) può essere ritenuta inidonea se l'attività criminale si svolge in ambito domestico e la «base logistica» è prossima al domicilio dell'indagato.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: differenze di trattamento fra coindagati sono ammissibili se fondate su diverso contributo alla commissione del reato e su caratteristiche personali distintive.
  • In Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato; non è consentita una rivalutazione di merito dei fatti o una nuova prognosi sulla base di elementi non già valutati nei gradi precedenti.
  • Censure non sollevate nel grado precedente sono inammissibili in Cassazione per difetto devolutivo.

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