Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 582/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato destinato a centrale idrica e di cinque camere, con riserva di acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo grado, la mancata previa definizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di partecipazione procedimentale e la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché l’omessa applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che la demolizione avrebbe pregiudicato la parte dell’immobile eseguita legittimamente. Era stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata individuazione della parte di area da acquisire in caso di inottemperanza. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando anche che il diniego di sanatoria si fondava sul contrasto con lo strumento urbanistico e sulla realizzazione dei manufatti in area paesaggisticamente vincolata. In appello sono state riproposte censure relative al rigetto del primo motivo, concernenti erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, motivazione carente, perplessa o contraddittoria e violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché la censura relativa alla violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001. Dopo la fissazione dell’udienza, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della sopravvenuta introduzione dell’art. 36-bis nel d.P.R. n. 380/2001 ad opera del d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta disciplina dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 ha determinato una situazione giuridica nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l’inutilità della decisione giudiziale per l’appellante, il quale aveva formalmente dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia. Il Collegio ha precisato che non ricorreva la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone l’accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell’interessato mediante successive determinazioni amministrative, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si limita a rilevare l’inutilità della pronuncia. Le censure relative all’ordinanza di demolizione e alla sentenza del TAR non sono state quindi esaminate nel merito. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la sopravvenienza normativa ha impedito la valutazione delle doglianze e sussistevano eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell’interesse alla decisione; nel caso concreto, la sopravvenienza normativa e la dichiarazione dell’appellante hanno reso certa e definitiva l’inutilità della pronuncia.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l. n. 69/2024 e convertita dalla l. n. 105/2024, ha aperto una nuova possibilità di regolarizzazione edilizia, facendo venir meno l’utilità della decisione sull’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Era stato invocato dall’appellante quale fondamento dell’obbligo comunale di valutare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, ma la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità dell’appello.

  • art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001

    Era stato invocato in relazione all’individuazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ma la questione non è stata decisa nel merito.

  • artt. 3, 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Erano stati invocati per contestare il difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale, senza che il Consiglio di Stato ne valutasse la fondatezza a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso o l’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, intervenga una situazione di diritto o di fatto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, purché tale venir meno dell’interesse sia riferibile anche alla posizione processuale formalmente assunta dalla parte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima esclude l’utilità della decisione senza accertamento nel merito della pretesa, mentre la seconda presuppone che la pretesa sostanziale sia stata accertata o integralmente soddisfatta attraverso successive determinazioni dell’amministrazione.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per una sopravvenienza che impedisce l’esame del merito delle censure, possono ricorrere eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese, in deroga al principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.