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Sentenza

Sentenza n. 1630/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva disposto il pagamento, tramite carta docente, di € 3.500 per sette anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 maggio 2025 e notificata il 23 maggio 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, mediante la carta docente, la somma complessiva di € 3.500 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha inoltre richiesto la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza della parte. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Ha inoltre applicato, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale base della condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del titolo quando risultino il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
  • In caso di mancato adempimento dell’ordine di esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione resistente con facoltà di delega a dirigente o funzionario della stessa struttura.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di una condanna al pagamento di somme di denaro, in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrendo dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto, è applicabile analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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