Sentenza n. 1776/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) dell'esito della prova scritta svolta il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso della ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive per l'accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con attribuzione di 20,25 punti a fronte della soglia di idoneità di 21 punti, e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta e gli atti connessi, chiedendo il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, nonché l'ammissione alla fase successiva del concorso. Ha contestato la valutazione dei quesiti n. 3 e n. 8, sostenendo di avere indicato per entrambi la risposta corretta. Quanto al quesito n. 3, relativo al contrario del termine "fluttuazione", la candidata aveva indicato "oscillazione", mentre la commissione aveva ritenuto corretta "invariabilità". Quanto al quesito n. 8, relativo alla proporzione verbale "Titanic: X = Italia: Y", la candidata aveva scelto l'opzione che associava Titanic a Celine Dion e Italia a Mameli, contestando la correttezza dell'opzione ritenuta valida dalla commissione, riferita a nave e dirigibile. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riconoscendo la legittimazione della Commissione Ripam in quanto soggetto che ha adottato gli atti della procedura concorsuale e del Ministero della Giustizia in quanto amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Per il quesito n. 3, il Collegio ha ritenuto indubbiamente corretta la risposta "invariabilità", poiché "fluttuazione" indica il contrario di fissità, mentre "oscillazione" è sinonimo o comunque termine concettualmente affine. La risposta della candidata è stata quindi considerata errata. Per il quesito n. 8, il TAR ha escluso la validità dell'opzione scelta dalla ricorrente, poiché non sussiste una relazione omogenea tra l'esecutore della colonna sonora del film Titanic e l'autore dell'inno risorgimentale associato all'Italia. Ha invece ritenuto logicamente valida l'opzione indicata dalla commissione, considerando Italia non come Stato ma come riferimento al dirigibile Italia: Titanic e Italia sono così mezzi di trasporto coinvolti in incidenti, rispettivamente nel 1912 e nel 1928. Non essendo emersi errori nella valutazione dei due quesiti, il punteggio di 20,25 è rimasto invariato e la ricorrente non ha raggiunto la soglia di idoneità di 21 punti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
"il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata"
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo completo il contraddittorio e la documentazione di causa, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- La legittimazione passiva in una controversia concorsuale spetta sia al soggetto che ha adottato gli atti della procedura sia all'amministrazione destinataria degli effetti della graduatoria e del rapporto di servizio da instaurare con i vincitori.
- La valutazione di un quesito concorsuale è legittima quando la risposta individuata dalla commissione risulta coerente con il significato linguistico e concettuale del termine richiesto, mentre una risposta sinonimica o concettualmente affine al termine posto nella domanda non può essere considerata corretta se non esprime il rapporto richiesto.
- Nelle proporzioni verbali, la risposta è corretta quando il rapporto logico tra la prima coppia di termini è omogeneo e identico a quello tra la seconda coppia; non è valida una soluzione fondata su associazioni eterogenee tra persone, opere o autori diversi.
- Il giudice amministrativo può verificare la correttezza della soluzione di quesiti concorsuali sotto il profilo della coerenza logica e linguistica, senza sostituirsi alla commissione quando la valutazione risulta obiettivamente giustificata.
Come è indicizzato
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