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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07055/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un terrazzo contro la vicina confinante per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta diretta dal terrazzo verso il fondo vicino, dedotta come costituita per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, per usucapione ventennale. L'attore chiedeva anche la riduzione o demolizione della nuova costruzione realizzata dalla vicina in asserita violazione della distanza di cui all'art. 907 c.c., oltre al risarcimento dei danni. La convenuta resisteva e proponeva riconvenzionale negatoria servitutis ex art. 949 c.c., sostenendo l'inesistenza della veduta e chiedendo la rimozione della stessa e il risarcimento. In appello la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza di un terrazzo preesistente e il possesso ultraventennale della servitù di veduta, ha respinto le censure della convenuta sulle prove testimoniali e sugli atti di provenienza, e ha ordinato di ricondurre la costruzione alle distanze legali. Nel ricorso per cassazione la convenuta ha dedotto otto motivi, tutti centrati soprattutto sulla pretesa violazione delle regole probatorie e processuali: valorizzazione indebita di testimonianze in presenza di atti pubblici, errata lettura dell'atto di donazione come non confessorio, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove, omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e supposta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la ricorrente mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di merito compiuto dalla Corte d'appello, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato difetti di autosufficienza del ricorso, l'erroneo uso del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. rispetto a mere deduzioni difensive, e l'assenza di una vera violazione dell'art. 116 c.p.c., poiché la censura era diretta solo a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito. Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la pretesa di chiusura di un'ulteriore finestra costituiva una domanda nuova non tempestivamente proposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 907 c.c.

    artt. 907, c. 1 e c. 3 c.c.

    la distanza legale va rispettata anche rispetto alla veduta in appiombo esercitata da un terrazzo, e la costruzione del vicino deve essere ricondotta entro i limiti necessari a non ledere la servitù di veduta

  • art. 949 c.c.

    è il fondamento dell'azione negatoria servitutis proposta dalla convenuta per far dichiarare l'inesistenza della veduta

  • art. 2722 c.c.

    non consente di superare, mediante prova testimoniale, il contenuto di fatti consacrati in atti pubblici nei limiti dedotti, ma nel caso la censura era inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 2700 c.c.

    gli atti pubblici fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza; la censura però non è stata scrutinata nel merito per carenze del ricorso

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessorio dell'atto di donazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2735 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2730 c.c. per sostenere la confessione stragiudiziale contenuta nell'atto di donazione, senza successo

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dal regime di valutazione previsto; non è invece censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata omessa pronuncia, perché la richiesta di chiusura di un'ulteriore finestra integrava una domanda nuova non proposta tempestivamente in primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure tendevano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non delle argomentazioni difensive o delle deduzioni delle parti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica degli atti e dei fatti rilevanti per consentire il controllo di legittimità

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, in coerenza con il principio di autosufficienza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme al vizio di omesso esame, ma la censura è stata ritenuta non correttamente veicolata

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla controparte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito probatorio o una nuova istruttoria: la Corte controlla solo la correttezza giuridica e logica dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia errori nella valutazione di prove o documenti deve indicare in modo specifico il contenuto delle prove e il punto decisivo censurato, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di argomentazioni difensive o di singole deduzioni delle parti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta lamentare che il giudice abbia male apprezzato le risultanze istruttorie.
  • La deduzione di una domanda nuova in appello resta inammissibile e non integra omessa pronuncia quando il giudice si limiti a rilevarne la novità rispetto alle domande tempestivamente introdotte in primo grado.
  • Ai fini della servitù di veduta e del rispetto delle distanze, il giudice può fondare l'accertamento sulla continuità del godimento e sulla preesistenza del manufatto, purché la conclusione derivi da un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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