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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10494 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento relativa a omessi versamenti d'imposta per l'anno 2000. La contribuente aveva aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, effettuando però solo il pagamento di alcune rate oltre i termini previsti. L'Agenzia sosteneva che il condono si perfezionasse soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto entro i termini di legge e denunciava inoltre l'assenza o insufficienza della motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale, seppur sintetica, sufficiente; ha accolto il secondo motivo, ritenendo necessario, per il perfezionamento del condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il pagamento integrale delle somme dovute entro i termini perentori, anche in caso di rateizzazione. Il pagamento della sola prima rata o di alcune rate non conserva l'efficacia della definizione agevolata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, consentendo il recupero dell'imposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata prevista da questa disposizione richiede, in caso di pagamento rateale, l'integrale versamento delle somme dovute entro i termini perentori stabiliti dalla legge. Il pagamento parziale non è sufficiente a perfezionare il condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Queste forme di sanatoria hanno una struttura diversa dall'art. 9-bis e, secondo la giurisprudenza richiamata, possono attribuire rilevanza al pagamento della prima rata. Tale principio non è applicabile al condono disciplinato dall'art. 9-bis.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 45

    La disposizione ha modificato l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, confermandone la particolare struttura e il requisito del pagamento integrale per il perfezionamento della definizione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.

    Le norme impongono una motivazione sufficiente della decisione giudiziaria. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, benché sintetica, fosse idonea a esprimere le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Per il condono tributario previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il pagamento parziale o della sola prima rata non perfeziona la definizione agevolata.
  • In caso di rateizzazione, occorre rispettare integralmente gli importi e le scadenze previste dalla legge; il mancato o tardivo pagamento anche di alcune rate può consentire all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'imposta originaria.
  • Non è possibile applicare automaticamente al condono ex art. 9-bis le regole previste per altre forme di sanatoria della legge n. 289 del 2002, nelle quali il pagamento della prima rata può avere effetti conservativi.
  • Quando la Corte di cassazione accerta una violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento interpretativo applicato si è consolidato dopo l'inizio del giudizio.

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