Sentenza del 17/07/2019 n. 19174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per il 2002, sostenendo di aver applicato l'aliquota ordinaria del 4,25% invece di quella agevolata del 3,75% prevista dalla L.R. Lazio n. 34 del 2001. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'adesione della società al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, avesse cristallizzato l'imposta dichiarata. La contribuente ha contestato sia la possibilità per l'Agenzia di introdurre la questione del condono per la prima volta in appello, sia l'asserita non rilevabilità dell'errore tramite il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la questione relativa al condono costituisce una mera difesa o eccezione impropria, rilevabile d'ufficio e proponibile anche per la prima volta in appello, non soggetta alle preclusioni dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre precisato che il condono non preclude l'accertamento di crediti d'imposta specificamente indicati in dichiarazione, ma nel caso concreto la società non aveva indicato alcun credito: aveva semplicemente dichiarato e versato l'imposta con l'aliquota ordinaria. L'errore, non riconducibile a un mero errore numerico rilevabile sulla base dei dati dichiarati, è quindi rimasto coperto dagli effetti del condono tombale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L.R. Lazio n. 34 del 2001, Tabella allegata
Aliquota IRAP agevolata pari al 3,75%
La norma regionale prevedeva un'aliquota IRAP ridotta per determinate attività economiche, ma il beneficio non è stato riconosciuto perché la società non lo aveva correttamente indicato nella dichiarazione.
L. n. 289 del 2002, art. 9
Condono tombale o definizione automatica
Il condono cristallizza il debito fiscale risultante dalla dichiarazione, salvo che nella dichiarazione sia stato specificamente indicato un credito d'imposta. In tal caso il credito resta verificabile dall'Amministrazione finanziaria.
L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13
La definizione automatica non modifica l'importo dei crediti e rimborsi risultanti dalle dichiarazioni, purché siano stati specificamente indicati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Il controllo è meramente formale e può rilevare errori od omissioni di calcolo sulla base dei dati numerici dichiarati, ma non può sostituire valutazioni sostanziali o ricostruire un'agevolazione non indicata dal contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di nuove eccezioni in appello
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o le questioni di natura pubblicistica, come l'applicazione del condono, che possono essere rilevate anche d'ufficio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale può cristallizzare il debito dichiarato, impedendo successivamente di correggere in diminuzione l'imposta sulla base di un'agevolazione non indicata nella dichiarazione.
- Il condono non elimina automaticamente i crediti d'imposta espressamente dichiarati: tali crediti restano verificabili e contestabili dall'Amministrazione finanziaria.
- Per conservare la possibilità di ottenere un rimborso, il contribuente deve indicare specificamente nella dichiarazione il credito o l'importo richiesto; non è sufficiente dimostrare in seguito che l'imposta è stata calcolata applicando un'aliquota errata.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis consente di correggere errori aritmetici ricavabili dai dati dichiarati, ma non impone all'Ufficio di ricostruire autonomamente il diritto a un'agevolazione non segnalata o non codificata nella dichiarazione.
- Le questioni relative all'applicazione del condono hanno natura pubblicistica e possono essere sollevate anche per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio, senza violare il divieto di nuove eccezioni.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra un credito chiaramente esposto in dichiarazione, che resta tutelabile anche dopo il condono, e un semplice errore di applicazione dell'imposta, che può invece rimanere definitivamente coperto dalla sanatoria.
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