Cassazione Civile, Ordinanza n. 30914/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2005, il reddito di partecipazione derivante da un accertamento emesso anche nei confronti della società per omessa presentazione della dichiarazione annuale e fondato su metodo induttivo. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti di società e soci; la CTR della Campania aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo, valorizzando l'esistenza di dichiarazioni fiscali di anni contigui, scritture contabili depositate al registro imprese e comunicazione IVA annuale 2005, ritenute idonee a consentire la verifica della perdita di bilancio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva accolto il gravame su una doglianza nuova, relativa all'erroneo uso degli studi di settore, non proposta in primo grado; 2) violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., assumendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni anche semplici e valorizzando antieconomicità della gestione, costo del personale e percentuale di ricarico desunta da imprese analoghe; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 277 e 112 c.p.c., per non avere la CTR rideterminato l'imposta dovuta, come richiesto dal giudizio tributario di impugnazione-merito; 4) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che, in caso di società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il contribuente intimato non si è costituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, quanto al primo motivo, la valutazione già svolta in precedente pronuncia conforme, secondo cui non vi era mutamento della causa petendi se la doglianza sul codice attività errato era stata già dedotta in primo grado. Ha invece affermato, quanto al secondo motivo, che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 sulla base di qualsiasi elemento raccolto, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: se il giudice rileva vizi di merito dell'atto, deve rideterminare la pretesa fiscale e non limitarsi all'annullamento. Il quarto motivo è rimasto assorbito dal riconoscimento della fondatezza delle prime due censure decisive.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione/novità del motivo non è stata accolta, perché la doglianza considerata dalla CTR risultava già introdotta in primo grado.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato dall'Ufficio come disciplina dell'accertamento induttivo; la Corte precisa che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 prescinde dalla metodologia dell'art. 39.
art. 41 d.P.R. 600/1973
consente, in caso di omessa dichiarazione, la determinazione del reddito sulla base dei dati comunque raccolti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti dell'art. 38, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 55 d.P.R. 633/1972
richiamato dall'Ufficio quale base dell'accertamento in materia IVA, ma la decisione si concentra sulla disciplina dell'accertamento d'ufficio in presenza di omissione dichiarativa.
art. 2697 c.c.
laddove l'Ufficio allega elementi presuntivi, spetta al contribuente provare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.
art. 2727 c.c.
le presunzioni possono fondare la ricostruzione del reddito anche senza i requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza nel caso di omessa dichiarazione.
art. 2 d.lgs. 546/1992
il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito, non di mera annullamento.
art. 277 c.p.c.
il giudice, rilevata l'illegittimità dell'atto per ragioni di merito, deve decidere sul merito della pretesa nei limiti del devolutum.
art. 30 l. 724/1994
richiamato come fondamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base; il motivo è stato però assorbito.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e utilizzare anche presunzioni semplici non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché l'atto e gli elementi presuntivi siano idonei a fondare la pretesa e resti salvo il diritto del contribuente di fornire prova contraria.
- Quando l'Ufficio allega elementi presuntivi a base dell'accertamento in presenza di dichiarazione omessa, l'onere di dimostrare l'insussistenza del reddito accertato o la sua minore entità si sposta sul contribuente.
- Nel processo tributario, se il giudice ravvisa un vizio di merito dell'avviso di accertamento, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la corretta misura della pretesa fiscale, poiché il giudizio è di impugnazione-merito.
- La novità della domanda o del motivo in appello sussiste solo quando la censura introduce un fatto storico o un diverso nucleo costitutivo della pretesa non prospettato in primo grado, alterando l'oggetto sostanziale del contendere.
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