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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5126/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Sosteneva che la notificazione dell'estratto della sentenza fosse nulla perché eseguita al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., mentre le notifiche precedenti erano state effettuate sotto il regime dell'art. 159 c.p.p. per irreperibilità (e basate su decreto anteriore ormai inefficace); quindi il termine quinidicina­le per impugnare non era mai iniziato. Aveva inoltre dedotto un errore in ordine alla qualificazione del reato (incompatibilità tra il capo d'imputazione in fase di indagine e la condanna) e chiesto, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo nulla la notificazione dell'estratto della sentenza perché la norma dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. può operare solo dopo una prima notificazione effettuata con le modalità dei commi precedenti dello stesso art. 157; nel caso di specie le notifiche precedenti erano avvenute ex art. 159 c.p.p. e, non essendovi un nuovo decreto di irreperibilità, l'estratto avrebbe dovuto essere notificato direttamente all'imputata. Di conseguenza i termini per proporre appello non erano iniziati e la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiararlo tardivo. Tuttavia la Corte ha rilevato che il reato era già estinto per prescrizione (15/08/2019) e, non essendo emerse cause di non punibilità ex art. 129, comma 2 c.p.p., ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per estinzione del reato. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Il comma 8-bis consente la notifica al difensore soltanto se segue una prima notificazione effettuata con le modalità previste dai commi precedenti dello stesso art. 157; non può sostituire le formalità richieste per la prima notificazione in caso di irreperibilità

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Disciplina le notificazioni in caso di irreperibilità dell'imputato: richiede specifiche formalità e, se l'irreperibilità è attestata, va emesso un nuovo decreto per consentire modalità particolari di notifica; un precedente decreto non sempre giustifica l'uso di art. 157, comma 8-bis

  • art. 544, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede il deposito dell'estratto della sentenza e la relativa notificazione che fa decorrere i termini per impugnare; la validità di tale notificazione è essenziale per l'avvio del termine di impugnazione

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni (dal ricevimento dell'avviso di deposito dell'estratto) per proporre impugnazione: il termine decorre solo da una notificazione valida

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle notifiche in fase di indagini preliminari e all'eventuale decreto di irreperibilità già emesso in quell'originaria fase; tale decreto perde efficacia nella successiva fase processuale se non si procede a nuova verifica

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sull'attenuazione di pena per il tentativo; richiamata perché la condanna è per reato tentato

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata: è il capo di imputazione per cui la condanna è stata emessa (con riferimento al tentativo ex art. 56)

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di non punibilità che impedirebbero di dichiarare estinto il reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto non dimostrate cause tali da impedire l'applicazione della prescrizione

  • art. 15-bis legge n. 67/2014

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme processuali da considerare, ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla base dell'interpretazione delle norme procedurali in materia di notificazioni (art. 157 e 159 c.p.p.) e non ha approfondito l'applicazione di questa disposizione

Massime di principio

  • Le notificazioni processuali devono rispettare le specifiche modalità previste dalla legge: una notificazione al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis è ammissibile solo dopo una prima validissima notificazione secondo i commi precedenti dell'art. 157
  • Se le notifiche precedenti sono state effettuate secondo l'art. 159 c.p.p. per irreperibilità, per tornare a notificare al difensore con art. 157, comma 8-bis, è necessario accertare una persistente irreperibilità con nuovo decreto: in mancanza la notificazione al difensore è nulla
  • Una notificazione nulla dell'estratto della sentenza impedisce l'avvio del termine di impugnazione: l'appello non può essere dichiarato tardivo se il termine non è legittimamente iniziato
  • Quando la questione di nullità della notificazione determina l'accoglimento del ricorso ma nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe verificare la validità delle notifiche e, se necessario, proporre impugnazione tempestiva o dedurre la nullità della notificazione per interrompere decorrenze procedurali
  • Motivi sostanziali (es. discrepanze nella qualificazione del reato) possono risultare assorbiti se la decisione viene decisa su basi procedurali decisive o dall'intervenuta prescrizione

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