Cassazione Penale, Sentenza n. 10054/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Denuncia (1) violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020) perché il giudizio d'appello si sarebbe svolto per rito cartolare nonostante la difesa avesse richiesto la trattazione orale (sostenendo che la richiesta era stata inviata via PEC); (2) violazione dell'art. 23-bis e nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, in violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; (3) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, dando insufficiente peso all'ammissione di addebito dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/rifutato: tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o preclusi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale debesse essere inviata al PEC specifico indicato dall'allegato della Direzione generale per i servizi informativi automatizzati (per la Corte d'appello di Napoli: depositoattipenali2.ca.napoli@giustiziacert.it) e non al PEC effettivamente utilizzato, e non risultando che la richiesta fosse giunta all'attenzione della Corte. Sul secondo motivo la Corte ha verificato che la requisitoria del Procuratore generale era stata comunicata al difensore il 30/06/2022 e che non era stata fatta tempestiva eccezione circa la comunicazione; pertanto non è configurata la nullità dedotta. Il terzo motivo è precluso perché si tratta di ricognizione critica del merito non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020
convertito dalla legge n. 176 del 2020
La disciplina emergenziale prevede la trattazione cartolare degli appelli salvo che il difensore formuli tempestiva richiesta di trattazione orale tramite i PEC specificamente indicati; la richiesta è valida solo se pervenuta all'indirizzo PEC formalmente corretto e giunta all'attenzione dell'ufficio
art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Le ipotesi di nullità previste dall'art. 178 vanno valutate con riguardo alla effettiva lesione del diritto di difesa; una mancata comunicazione può comportare nullità solo se dimostrato il concreto pregiudizio o la mancata conoscenza dell'atto nei termini utili e se tempestivamente eccepita
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente, nelle modifiche emergenziali, il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in determinate condizioni; applicato qui per la trattazione del ricorso
art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022
Norma richiamata in relazione alla proroga delle disposizioni emergenziali sul procedimento; qui rilevante per la legittimità del rito cartolare nel periodo considerato
art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022
convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022
Richiamato quale intervento normativo che ha inciso sulla proroga delle disposizioni processuali emergenziali
Massime di principio
- Durante le misure emergenziali che privilegiano il rito cartolare, la richiesta di trattazione orale deve essere inviata tempestivamente al PEC specifico indicato per l'ufficio giudiziario; l'uso di un indirizzo PEC non ufficiale può determinare il mancato riconoscimento della richiesta
- La mancata comunicazione di atti (es. requisitoria del Procuratore generale) integra nullità solo se non è dimostrabile l'effettiva ricezione nei termini utili o se non è stata esperita la tempestiva eccezione da parte della difesa; l'assenza di immediata contestazione indebolisce l'eccezione
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (es. bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva, apprezzamento dell'ammissione di addebito) sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente arbitrarie; una diversa valutazione del merito senza argomentare l'arbitrarietà non è sufficiente
- Per evitare inefficacia di comunicazioni o richieste, la difesa dovrebbe conservare prove di inoltro e ricezione (ricevute PEC, attestazioni di avvenuta consegna) e, se rileva omissioni processuali, sollevare eccezioni tempestivamente e prima della decisione
- La violazione formale di regole emergenziali non produce automaticamente annullamento: occorre verificare la rilevanza sostanziale e il concreto pregiudizio subito nella difesa
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