Ordinanza n. 13/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) dell’ordinanza sindacale n. 102 del 9.10.2025 del Comune di Quartucciu, notificata via p.e.c. in pari data, con la quale è stato intimato il <<divieto di stoccaggio dei reflui prodotti dal condominio Le onde nella rete fognaria condominiale con l’obbligo di effettuare tutti gli interventi necessari per l’installazione di un adeguato sistema temporaneo di stoccaggio dei reflui, a tenuta stagna e dotato di apposito indicatore di controllo del livello di riempimento – Piano di Lottizzazione “Atzeri Sperandio e più”>>; B) “ove occorra”: - dell’allegata relazione prot. n. 29571 del 26.9.2025, a firma congiunta del Responsabile del Settore 6 – Gestione del Territorio e del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici e Ambiente; - dell’allegata relazione prot. n. 30922 del 8.10.2025, a firma congiunta del Responsabile del Settore 6 – Gestione del Territorio e del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici e Ambiente; C) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta l'uso della rete fognaria condominiale come sistema di stoccaggio dei reflui e impone l'installazione di un sistema temporaneo di stoccaggio a tenuta stagna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Quartucciu ha vietato lo stoccaggio dei reflui prodotti dal condominio nella rete fognaria condominiale e ha imposto l'adozione degli interventi necessari per installare un sistema temporaneo di stoccaggio a tenuta stagna, dotato di indicatore del livello di riempimento. Sono stati dedotti il difetto di legittimazione passiva, la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la falsità del presupposto, la carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, l'ingiustizia manifesta, lo sviamento di potere, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il rischio di fuoriuscita incontrollata dei reflui domestici fosse comprovato dalla documentazione trasmessa dall'ARPAS e dagli esiti del sopralluogo congiunto del Comune e del NOE di Cagliari. Ha inoltre ritenuto, allo stato, corretta l'individuazione del condominio quale destinatario dell'ordinanza, poiché esso è titolare della concessione edilizia del 2018 in forza della quale è stato realizzato l'impianto ritenuto pericoloso e l'impianto è destinato all'uso esclusivo delle abitazioni, pertinenze e spazi comuni condominiali. Il pregiudizio allegato è stato considerato meramente economico e non grave né irreparabile, anche perché la spesa per il sistema temporaneo di stoccaggio deve essere ripartita tra i condomini. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
divieto di stoccaggio dei reflui prodotti dal condominio Le Onde nella rete fognaria condominiale, con l’obbligo di effettuare tutti gli interventi necessari per l’installazione di un adeguato sistema temporaneo di stoccaggio dei reflui a tenuta stagna dotato di apposito indicatore di controllo del livello di riempimento
In sede cautelare il TAR ha ritenuto, con sommaria valutazione, non manifestamente insussistenti i presupposti dell'ordinanza sindacale adottata per fronteggiare il rischio di fuoriuscita incontrollata dei reflui.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato dedotto dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, senza una specifica autonoma statuizione nella decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione tecnica proveniente dall'autorità ambientale e gli esiti di un sopralluogo congiunto tra amministrazione comunale e organi di polizia ambientale possono costituire elementi sufficienti, a un esame sommario, per ritenere comprovato il rischio concreto di fuoriuscita incontrollata di reflui e negare la sospensione di un'ordinanza contingibile e urgente.
- Un condominio può essere legittimamente individuato quale destinatario di un'ordinanza diretta a eliminare il rischio derivante da un impianto condominiale di smaltimento dei reflui quando risulti titolare del titolo edilizio in forza del quale l'impianto è stato realizzato e l'impianto sia destinato all'uso esclusivo delle unità immobiliari, pertinenze e parti comuni del condominio.
- Il pregiudizio derivante dall'obbligo di sostenere le spese per l'adozione di misure temporanee di sicurezza, quando abbia natura meramente economica e sia ripartibile tra i condomini, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'ordinanza.
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