Sentenza n. 4661/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-CE/L/N/2024/155276 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Caserta in data 19/03/2025 e regolarmente notificato in data 15/07/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto né la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno né la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, poiché trasmesse a un indirizzo PEC presso il quale non aveva eletto domicilio. Ha inoltre lamentato la difformità tra gli addebiti indicati nella comunicazione di avvio e quelli posti a fondamento della revoca, la violazione delle circolari ministeriali nn. 2570/2006 e 3836/2007 e dell’art. 5 d.lgs. 286/1998, per non essere stata valorizzata la nuova attività lavorativa intrapresa in Italia. Sono stati dedotti anche il ritardo dell’Amministrazione nell’adozione della revoca, la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, la violazione dei principi sul soccorso istruttorio e il divieto di aggravamento ingiustificato del procedimento. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per tardività e il difetto di legittimazione del lavoratore, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che il lavoratore, dopo l’ingresso in Italia, aveva fissato la residenza in un Comune italiano indicato nello stesso provvedimento impugnato. La comunicazione della revoca e degli atti prodromici agli indirizzi PEC originariamente forniti per la domanda di nulla osta non era quindi sufficiente a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di un soggetto ormai entrato nel territorio nazionale e ivi residente. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione: il nulla osta, insieme al visto d’ingresso, amplia direttamente la sfera giuridica del lavoratore, mentre la sua revoca la incide negativamente, sicché il lavoratore è legittimato a impugnarla, indipendentemente dal ruolo del datore di lavoro nell’avvio della procedura. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per la lesione delle garanzie di partecipazione procedimentale, che ha impedito al lavoratore e al datore di lavoro di interloquire utilmente con l’Amministrazione. Il giudice ha inoltre attribuito rilievo all’ingresso regolare in Italia, al considerevole intervallo tra il rilascio e la revoca del nulla osta, all’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e all’avvio, nel frattempo, di un rapporto di lavoro con un diverso datore. In tale situazione l’Amministrazione non poteva imputare al lavoratore le conseguenze del tempo trascorso per ragioni non a lui imputabili, ma doveva valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia, anche ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso ad altro titolo. La revoca è stata pertanto annullata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione alla necessità di valorizzare la nuova attività lavorativa e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero ai fini della valutazione del titolo di soggiorno conseguente alla revoca del nulla osta.
art. 23 d.lgs. 286/1998
Il provvedimento di revoca richiamava la mancata inclusione del lavoratore nell’elenco previsto dalla disposizione; il giudice non fonda tuttavia su tale profilo la decisione finale.
circolare ministeriale n. 2570/2006
Richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate; il testo non espone una distinta interpretazione decisiva della circolare.
circolare ministeriale n. 3836/2007
Richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate; il testo non espone una distinta interpretazione decisiva della circolare.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero è legittimato a impugnare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, poiché il nulla osta e il correlato visto d’ingresso incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, indipendentemente dal fatto che l’iniziativa procedimentale sia stata avviata dal datore di lavoro.
- Quando lo straniero è entrato in Italia ed è ivi residente, la comunicazione della revoca del nulla osta e degli atti procedimentali prodromici non può essere validamente assicurata mediante il solo invio agli indirizzi originariamente indicati nella domanda, se l’Amministrazione conosce il nuovo domicilio o la residenza del destinatario.
- La mancata conoscenza effettiva degli atti prodromici alla revoca del nulla osta viola le garanzie di partecipazione procedimentale quando impedisce al lavoratore e al datore di lavoro di interloquire utilmente prima dell’adozione del provvedimento.
- Se l’Amministrazione omette per un periodo significativo di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non può addossare al lavoratore le conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso per ragioni non imputabili a quest’ultimo.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro dopo l’ingresso regolare dello straniero in Italia e il decorso di un apprezzabile periodo di tempo, l’Amministrazione deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, compresa l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con un diverso datore, anche ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
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