Sentenza n. 3000/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso in data 30.09.2025; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'esibizione ed al rilascio di tutti gli atti e documenti, richiesti con la predetta istanza di accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla gestione e fruizione delle ferie durante i periodi di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente precaria con incarichi di supplenza a tempo determinato per la classe di concorso ADSS, aveva presentato il 30 settembre 2025 un'unica istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, indirizzata a più istituzioni scolastiche presso le quali aveva prestato servizio. L'istanza era finalizzata ad acquisire la documentazione relativa alla gestione e alla fruizione delle ferie, in vista dell'eventuale proposizione di un'azione davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Alcune istituzioni avevano riscontrato positivamente la richiesta, mentre il Ministero e gli istituti intimati erano rimasti inerti. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di lavoro pubblico, e ha contestato anche la natura cumulativa del ricorso. Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza dell'interesse all'accesso, poiché la ricorrente avrebbe già conosciuto i periodi di servizio e le ferie fruite. Il TAR ha esaminato il silenzio sull'accesso con riferimento ai documenti detenuti dai due istituti scolastici intimati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, precisando che il giudizio non riguardava la rivendicazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, ma la legittimità del silenzio-diniego sull'istanza di accesso, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a. Ha inoltre ritenuto superata la questione della natura cumulativa del ricorso, considerando le istituzioni scolastiche articolazioni periferiche del Ministero e rilevando che l'istanza era unitaria, essendo stata indirizzata agli istituti in quanto materialmente detentori dei documenti. Quanto all'Istituto San Paolo di Sorrento, il rilascio della documentazione intervenuto durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere in parte qua. Quanto all'Istituto Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia, il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio, poiché l'interesse conoscitivo era diretto, concreto, attuale e strumentale alla possibile tutela giudiziale della ricorrente. L'Amministrazione non poteva sindacare la fondatezza della futura pretesa lavoristica né la decisività dei documenti nel futuro giudizio, dovendo soltanto verificare il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta ed esigenze difensive. La conoscenza dei fatti da parte della docente non sostituiva la disponibilità dei documenti amministrativi provenienti dal datore di lavoro, rilevanti sul piano probatorio. Il TAR ha quindi ordinato all'Istituto Enzo Ferrari di rilasciare copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico dell'Amministrazione, per euro 1.500.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti
L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale connesso a una situazione giuridicamente rilevante; tale situazione non deve necessariamente coincidere con un diritto soggettivo o interesse legittimo già azionato.
art. 116 c.p.a.
Il giudice amministrativo, adito in materia di accesso, verifica il rapporto di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze rappresentate, senza sostituirsi al giudice competente per la futura controversia sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
materia che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Le controversie relative all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando l'accesso sia funzionale a una controversia di lavoro devoluta al giudice ordinario.
art. 63 d.lgs. 165/2001
La devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico non si estende alla distinta controversia avente a oggetto il silenzio-diniego su un'istanza di accesso amministrativo.
art. 15 d.P.R. 275/1999
funzioni relative al reclutamento del personale
Le istituzioni scolastiche statali, pur dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, sono articolazioni dell'organizzazione statale; il Ministero resta l'unico datore di lavoro per i profili considerati nella decisione.
Massime di principio
- La controversia avente a oggetto il silenzio-diniego su un'istanza di accesso documentale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando l'accesso sia funzionale alla successiva proposizione di una controversia lavoristica devoluta al giudice ordinario; occorre distinguere l'oggetto immediato del giudizio di accesso dalla situazione sostanziale cui l'accesso è strumentale.
- Nell'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le esigenze di tutela rappresentate dall'istante, ma non possono valutare la fondatezza della futura pretesa né l'effettiva rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio eventualmente da instaurare.
- L'interesse all'accesso è diretto, concreto e attuale quando la documentazione richiesta è necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti di un'azione giudiziale e per disporre di elementi probatori provenienti dall'amministrazione; la mera conoscenza dei fatti da parte dell'istante non equivale alla disponibilità dei documenti che li attestano.
- Il rilascio dei documenti richiesti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della domanda effettivamente soddisfatta; per i documenti ancora non ostesi il giudice può ordinare all'amministrazione il rilascio entro un termine.
- Quando un'istanza unitaria di accesso è indirizzata a più articolazioni periferiche della medesima amministrazione soltanto perché detengono materialmente documenti distinti, la pluralità dei destinatari non comporta necessariamente la natura di ricorso cumulativo autonomo, ove l'istanza e l'interesse conoscitivo siano unitari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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