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Sentenza

Sentenza n. 1860/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento della deliberazione di consiglio di gestione n. 9 del 22.4.2024 e n. 12 del 22.4.2024 pubblicate entrambe all'albo pretorio del Parco Nord Milano dal 2 maggio al 17 maggio 2024

Giustizia amministrativa202402020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni del Consiglio di Gestione del Parco Nord Milano n. 9 del 22 aprile 2024, recante criteri e indirizzi per la gestione della cessione delle superfici coperte, e n. 12 del 22 aprile 2024, recante segnalazione agli enti soci della disponibilità di 2.331,52 mq di superficie coperta derivante dalla demolizione di manufatti incompatibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

La controversia

Il Comune ha impugnato le deliberazioni ritenendo che l’Ente Parco avesse disciplinato il trasferimento di diritti edificatori invadendo la competenza pianificatoria comunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l.r. Lombardia n. 12/2005, sostenendo che il trasferimento delle superfici coperte tra territori comunali diversi avrebbe eluso i PGT e contrastato con la pianificazione del Comune; ha inoltre contestato il criterio che rimetteva al giudizio insindacabile del Parco la valutazione dell’utilità collettiva dei progetti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 11 della l.r. n. 12/2005, qualificando le superfici come diritti edificatori compensativi derivanti dalla cessione o dall’assoggettamento di un’area a vincolo pubblico. Secondo il Comune, le deliberazioni non avrebbero garantito la medesima destinazione urbanistica tra area cedente e area ricevente, non avrebbero rispettato la pianificazione comunale e avrebbero attribuito al Parco un potere discrezionale privo di adeguati limiti. L’Ente Parco ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, in ragione della partecipazione favorevole del Comune al procedimento, nonché la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione della successiva deliberazione di assegnazione. Il Collegio ha prescisso dalle eccezioni preliminari, applicando il principio della ragione più liquida.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Piano Territoriale di Coordinamento del parco regionale costituisce uno strumento pianificatorio sovraordinato, con effetti urbanistici e paesistici, le cui previsioni sono immediatamente vincolanti e sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali, sostituendo le previsioni difformi. Pertanto, non sono i criteri del Parco a dover rispettare in via prevalente i PGT comunali, ma sono questi ultimi a dover essere adeguati al PTC. L’art. 12 delle NTA del PTC consentiva il trasferimento, all’interno del perimetro del Parco, di superfici derivanti da attività incompatibili o da altre superfici presenti nel Parco. La demolizione dei manufatti dell’area ex ITEM aveva quindi generato una superficie coperta redistribuibile secondo i criteri adottati dall’Ente Parco. Il Collegio ha escluso che fosse applicabile la disciplina della cessione di cubatura tra privati nell’ambito della pianificazione comunale, trattandosi dell’esercizio di un potere pubblicistico fondato su uno strumento sovraordinato e riferito a un sistema pianificatorio unitario. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il motivo è stato ritenuto formulato in termini generici e dubitativi; in ogni caso, la qualificazione delle superfici come diritti edificatori compensativi non avrebbe modificato l’esito, perché l’art. 11 della l.r. n. 12/2005 disciplina perequazione e compensazione nel quadro della pianificazione comunale e del PGT, subordinato agli strumenti sovraordinati. La fattispecie concreta è stata qualificata non come tipica compensazione urbanistica comunale, ma come gestione e redistribuzione, da parte dell’Ente Parco, di superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili, secondo il PTC e per finalità di tutela ambientale. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disciplina comunale della pianificazione urbanistica non prevale sulle previsioni del piano territoriale sovraordinato del parco.

  • art. 11 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La perequazione e la compensazione urbanistica operano nel contesto della pianificazione comunale e del PGT, restando subordinate agli strumenti pianificatori sovraordinati.

  • art. 12, comma 6, NTA del PTC del Parco Nord Milano

    Consente, nelle aree previste dal piano, di integrare la superficie coperta esistente mediante il trasferimento di superfici derivanti da attività incompatibili o da altre superfici presenti nel Parco.

  • art. 17 l.r. Lombardia n. 86/1983

    Prevede per ciascun parco regionale la formazione di un Piano Territoriale di Coordinamento avente effetti di piano paesistico coordinato.

  • art. 18, comma 4, l.r. Lombardia n. 86/1983

    Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

    Attribuisce al piano del Parco efficacia immediatamente vincolante e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali.

  • art. 25, comma 2, l. 394/1991

    Il Piano per il Parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

    Conferma la natura sovraordinata del piano del Parco rispetto ai piani territoriali e urbanistici di ogni livello.

  • art. 2643, comma 2, c.c.

    È richiamato negli atti impugnati in relazione alla trascrizione dei diritti edificatori, senza assumere un ruolo decisivo autonomo nella motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle aree comprese in un parco regionale, il piano territoriale del Parco, avente efficacia paesistica e urbanistica, costituisce parametro pianificatorio sovraordinato rispetto ai PGT comunali; le previsioni comunali devono essere adeguate al piano del Parco e non possono prevalere su di esso.
  • Quando il piano territoriale del Parco consente il trasferimento di superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili, l’ente parco può disciplinarne la gestione e redistribuzione all’interno del perimetro del Parco mediante atti attuativi fondati sul piano sovraordinato.
  • La gestione pubblicistica di superfici coperte generata dalla demolizione di attività incompatibili, attuata dall’ente parco nell’ambito di un sistema pianificatorio unitario e per finalità di tutela ambientale, non coincide con la cessione di cubatura tra privati né con il meccanismo tipico della compensazione urbanistica comunale.
  • La disciplina regionale della perequazione e della compensazione urbanistica, riferita al PGT comunale, non opera in modo autonomo e prevalente nelle aree sottoposte alla pianificazione sovraordinata del parco regionale.
  • Il giudice amministrativo può decidere direttamente la questione di merito manifesta e prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari applicando il principio della ragione più liquida, quale corollario dell’economia processuale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiAree protette, fauna e floraDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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