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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31138/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello che, pur riformando in parte la pronuncia del Tribunale di Forlì (che aveva affermato la colpevolezza ai sensi dell'art. 189 d.lgs. 285/1992), aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. Il difensore deduceva: (i) mancata prova dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato (l'imputato avrebbe ritenuto di aver urtato un ramo d'albero e non una persona, si sarebbe rallentato e non allontanato; alcune dichiarazioni e fotografie avrebbero supportato questa versione); (ii) eccessività del trattamento sanzionatorio e della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che le questioni dedotte attengono alla ricostruzione di fatto e alla valutazione della prova, materie riservate al giudice di merito la cui motivazione è stata ritenuta congrua e logica (fotografie e congruenze tra danni al veicolo e posizione dell'albero smentivano la versione dell'imputato; l'omissione di fermarsi integrava accettazione del rischio e, ai sensi della giurisprudenza, poteva sussistere il dolo eventuale per la mancata prestazione di soccorso). Quanto alla pena, il giudice d'appello aveva applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per cui non è stata irrogata pena detentiva o pecuniaria; la sospensione della patente era stata fissata al minimo di legge e dunque non ha luogo di essere modificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 189 (Codice della strada)

    Richiamato nei suoi commi relativi agli obblighi in caso di incidente (tra cui arrestarsi, prestare assistenza e gli obblighi connessi al comportamento dopo l'investimento). La Corte di merito ha ritenuto integrati gli obblighi violati e la responsabilità in rapporto alle condotte contestate.

  • Codice penale - art. 131-bis

    Applicata dalla Corte d'appello come causa di non punibilità (tenuità del fatto/condotta) con conseguente esclusione della pena. La Cassazione non ha annullato questa valutazione nel rito di legittimità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi)

    Richiamata per il principio secondo cui il dolo eventuale può integrare l'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 7), quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi che potrebbero configurare il reato, accettandone il rischio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke)

    Citata per il principio secondo cui il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è limitato: la Cassazione valuta la congruità e la logicità del percorso argomentativo e non rifa la valutazione di merito sulle prove.

Massime di principio

  • In casi di investimento con fuga, la valutazione della dinamica (fotografie, posizione dell'albero, danni al veicolo, dichiarazioni di testimoni) è centrale e riservata al giudice di merito; la Cassazione non può riformare questa valutazione se la motivazione è congrua.
  • La semplice convinzione dell'automobilista di aver urtato un oggetto (es. un ramo) può non escludere la responsabilità se elementi oggettivi contraddicono tale versione: il conducente ha comunque l'obbligo di fermarsi e accertare l'accaduto.
  • L'omissione di fermarsi e prestare soccorso può integrare l'elemento soggettivo del reato anche per dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che dall'evento derivi danno a persone bisognose di soccorso.
  • Se il giudice d'appello applica una causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la pronuncia produce l'effetto di escludere la pena; la decisione sul punto è soggetta a sindacato limitato in Cassazione.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) determinate al minimo di legge dal giudice non sono agevolmente modificabili in sede di legittimità se fondate su valutazioni tecniche del merito.

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