Ordinanza n. 760/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, o adozione di diversa misura cautelare del provvedimento del Comune di San Vito Romano prot. 8798/2025 dell'11/12/2025, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali sig.ra Persano Barbara, avente ad oggetto “Comunicazione di improcedibilità ed inefficacia”, con cui si comunicava alla società LGN FOOD che “l'istanza presentata al SUAP 3845 di questo Ente, distinta da ID. Pratica n° ID. Pratica n° 13455641004-06112025-1847 - REP_PROV_RM/RM-SUPRO 153008/12-11-2025, … è improcedibile e non produrrà alcun effetto giuridico/amministrativo, pertanto verrà archiviata”; della nota del SUAP Comune di San Vito Romano prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0162954 dell'11/12/2025, avente ad oggetto “Comunicazione SUAP pratica n. 13455641004-06112025-1847 - SUAP 3485 - 13455641004 LGN FOOD SRL SEMPLIFICATA”, con indicazione del Responsabile SUAP nella persona della sig.ra Persano Barbara, con trasmissione del citato provvedimento di improcedibilità dell'11/12/2025; nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di improcedibilità e inefficacia dell'istanza presentata al SUAP per l'apertura di una media struttura di vendita, con conseguente archiviazione della pratica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione comunale con cui l'istanza presentata al SUAP è stata dichiarata improcedibile e inefficace e destinata all'archiviazione, nonché la nota di trasmissione del SUAP e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non espone specifici motivi di ricorso; nella fase cautelare il Comune ha formulato eccezioni in rito, sulle quali il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare, decidendo la domanda sulla base della ritenuta inammissibilità della modalità procedimentale utilizzata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Pur prescindendo dall'esame delle eccezioni in rito del Comune, il Collegio ha rilevato che la segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla società appare inammissibile, poiché la disciplina applicabile all'apertura di una media struttura di vendita impone la presentazione di una domanda di autorizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il Tribunale ha valutato negativamente la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- Per l'apertura di una media struttura di vendita, quando la disciplina di settore richiede il rilascio di un'autorizzazione, non è idonea a produrre effetti giuridici una segnalazione certificata di inizio attività presentata in luogo della domanda autorizzatoria.
- La domanda cautelare può essere respinta per carenza di fumus boni iuris sulla base dell'inammissibilità della modalità procedimentale utilizzata dal privato, anche senza esaminare previamente le eccezioni in rito sollevate dall'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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