Parere n. 1113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dai signori Gilberto Sampaoli e Claudia Sampaoli contro il Comune di Bellaria Igea Marina e nei confronti della Immobiliare I Mattoni 2015 di Tosi Vittorio e C. s.a.s. per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bellaria Igea Marina in data 23 giugno 2023, PE n. 56/2022 anno 2023, prot. n. 0028706/2023 del 23 giugno 2023, in favore della Immobiliare I Mattoni 2015 di Tosi Vittorio e C. s.a.s., avente per oggetto “intervento unitario per ristrutturazione mediante la demolizione e successiva ricostruzione di edificio alberghiero dismesso denominato ‘Hotel Central Park’ con cambio d’uso verso la civile abitazione e contestuale annessione con costruzione di fabbricato ad uso residenziale, da realizzare in via Caduti per la Libertà n. 16”, nonché di ogni atto presupposto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire del 23 giugno 2023, PE n. 56/2022 anno 2023, relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio alberghiero dismesso con cambio di destinazione d’uso residenziale e realizzazione di un fabbricato residenziale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bellaria Igea Marina in favore della società controinteressata. Hanno dedotto: la violazione dell’art. 8 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di altezza massima degli edifici nelle zone B; la violazione dell’art. 9 del medesimo decreto, per il mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e per l’inapplicabilità della deroga prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001; la violazione delle distanze dal confine e tra pareti finestrate previste dagli artt. 4.3.c e 4.3.e delle NTA del RUE comunale, nonché vizi di motivazione, istruttoria ed erroneità dei presupposti. Nel corso del procedimento il Comune resistente ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione del Comune, depositata il 3 luglio 2024, risultava rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e riflette il carattere alternativo del ricorso straordinario, il cui utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Comune di Bellaria Igea Marina ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; il ricorso straordinario deve quindi essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso e della conseguente improcedibilità del procedimento consultivo.
Motivi di merito
Le censure relative ad altezze, distanze tra edifici, distanze dai confini e applicabilità della deroga edilizia non sono state esaminate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 8 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
nelle zone B), l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti
Richiamato quale parametro di legittimità del permesso di costruire, ma non esaminato nel merito.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
Richiamato quale parametro sulle distanze tra edifici, ma non esaminato nel merito.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’applicabilità della disciplina derogatoria in materia di distanze; la questione non è stata esaminata.
artt. 4.3.c e 4.3.e NTA del RUE del Comune di Bellaria Igea Marina
Richiamati dai ricorrenti in relazione alle distanze dal confine e tra pareti finestrate; le relative censure non sono state esaminate.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dalla parte resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte manifesta la volontà di adire il giudice precostituito per legge.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, l’istanza cautelare proposta nello stesso procedimento resta assorbita e non richiede un’autonoma decisione consultiva.
Impugnazione del permesso di costruire mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari di appartamenti confinanti con l’area interessata da un intervento edilizio. Il ricorso era diretto contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bellaria Igea Marina il 23 giugno 2023 in favore di una società immobiliare, per la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio alberghiero dismesso, con cambio di destinazione d’uso verso la civile abitazione e contestuale realizzazione di un fabbricato residenziale.
Censure dedotte
I ricorrenti avevano chiesto anche la sospensione dell’efficacia del titolo edilizio e avevano dedotto:
- la violazione dell’art. 8 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, quanto ai limiti di altezza degli edifici nelle zone B;
- la violazione dell’art. 9 del medesimo decreto, per il mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- l’inapplicabilità della deroga prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001;
- la violazione delle distanze dal confine e tra pareti finestrate previste dagli artt. 4.3.c e 4.3.e delle NTA del RUE comunale;
- il difetto di motivazione e di istruttoria e l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso del procedimento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione istruttoria informando che il Comune aveva notificato alle altre parti, il 3 luglio 2024, un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Ha ricordato che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo esperimento presuppone la concorde volontà delle parti. L’opposizione consente invece alla parte di adire il giudice precostituito per legge.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure edilizie né la domanda cautelare. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale e la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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