Sentenza n. 529/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensiva - della determinazione Reg. Sett. I - Servizi Generali Legali - SUA - Risorse Umane n. 25 del 12/2/2026 (Reg. Gen. n. 85) con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata l’appalto dei lavori denominati “Recupero del fabbricato Fondazione Costante Maria per alloggi ERP” - CUP I18B09000010002 - CIG: B994C85BC2; - della nota pec del 12 febbraio 2026 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione; - della nota prot 4256 del 10.3.2026 con la quale la Provincia di Fermo non ha accolto l’istanza in autotutela formulata dalla odierna ricorrente; - dei verbali di gara n. 2 e 3 nei quali sono state esaminate e valutate le offerte dei concorrenti; - di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio, e per la condanna delle amministrazioni intimate alla reintegrazione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per il recupero di un fabbricato da destinare ad alloggi ERP, unitamente agli atti di gara, alla comunicazione dell'aggiudicazione e al diniego dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, sostenendo che il disciplinare richiedeva, per i criteri di valutazione C.2 e C.3, un computo metrico non estimativo a corredo dell'offerta tecnica. Secondo la ricorrente, l'aggiudicataria avrebbe prodotto un elaborato inidoneo, perché per alcune migliorie relative alle facciate e alle aree esterne avrebbe indicato soltanto la quantità pari a uno, qualificando le lavorazioni come eseguite a corpo senza precisare quantità e misure. Da ciò la ricorrente deduceva la violazione del disciplinare e della par condicio, chiedendo l'esclusione dell'aggiudicataria; in subordine, chiedeva l'attribuzione di zero punti per i criteri C.2 e C.3, con conseguente modifica della graduatoria. Domandava inoltre la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente. Le amministrazioni e l'aggiudicataria hanno contestato che non esista una definizione legale vincolante di computo metrico non estimativo, che non sia vietato indicare alcune lavorazioni a corpo e che, comunque, il disciplinare prevedesse il soccorso istruttorio per documentazione scarsa o incompleta. Hanno inoltre sostenuto che l'offerta tecnica consentisse di comprendere le migliorie proposte e che le quantità del computo non fossero decisive ai fini del corrispettivo, essendo l'aggiudicataria impegnata a eseguire le lavorazioni al prezzo risultante dal ribasso offerto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in generale, un computo metrico debba indicare quantità e misure per le lavorazioni suscettibili di tali specificazioni, ma che non esista un divieto di indicare altre lavorazioni a corpo. Nel caso concreto, il computo dell'aggiudicataria conteneva sia lavorazioni corredate da quantità e misure sia lavorazioni a corpo; inoltre, l'offerta tecnica costituiva il punto di partenza della valutazione e, coordinata con il computo, risultava sufficientemente chiara. Per le facciate era individuabile l'estensione delle migliorie alle parti dell'edificio interessate; per le aree esterne l'offerta specificava che si trattava di integrazione delle recinzioni già previste nel progetto, la cui lunghezza era nota, mediante elementi vegetali e arredi. Il disciplinare non prevedeva l'esclusione automatica per una documentazione incompleta, ma soltanto per la totale mancata presentazione della documentazione tecnica; in caso di incompletezza o scarsa chiarezza erano previsti il possibile soccorso istruttorio e, per il relativo criterio, la mancata attribuzione del punteggio. Il TAR ha quindi escluso che ricorressero i presupposti per l'esclusione dell'aggiudicataria. Ha altresì rilevato che la ricorrente non aveva contestato la sostenibilità dell'offerta economica rispetto alle migliorie da eseguire senza compensi ulteriori rispetto al prezzo contrattuale. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché il computo dell'aggiudicataria è stato ritenuto sostanzialmente conforme al disciplinare. Di conseguenza, la stazione appaltante non era tenuta ad accogliere l'istanza di autotutela. Le spese sono state compensate in ragione della sinteticità del ricorso e del comportamento processuale della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente al giudice, previa avvertenza alle parti e in assenza di opposizione, di definire il giudizio con sentenza in forma immediata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto, di cui all’art. 101, comma 3 del Codice
È richiamato in relazione alla possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni per documentazione tecnica scarsa o incompleta, senza trasformare l'integrazione in una modifica sostanziale dell'offerta.
Massime di principio
- L'indicazione a corpo di alcune lavorazioni nel computo metrico non determina di per sé l'inidoneità dell'elaborato o l'esclusione dalla gara, quando tali lavorazioni non richiedano necessariamente una specificazione quantitativa puntuale o quando quantità e consistenza risultino comunque desumibili dall'offerta tecnica e dagli atti progettuali.
- Nella valutazione di un'offerta tecnica corredata da computo metrico, la commissione deve esaminare coordinatamente l'offerta tecnica, il computo e gli altri elaborati di gara; l'incompletezza del computo assume rilievo invalidante solo se impedisce di comprendere le migliorie proposte o rende inattendibile l'offerta.
- Quando la lex specialis distingue tra totale mancata presentazione della documentazione tecnica e sua presentazione incompleta o poco chiara, l'esclusione automatica può essere prevista soltanto per la prima ipotesi; per la seconda devono applicarsi i rimedi e le conseguenze espressamente stabiliti dalla legge di gara, quali il soccorso istruttorio o la mancata attribuzione del punteggio relativo.
- La contestazione della mancata indicazione delle quantità delle migliorie non è sufficiente a invalidare l'aggiudicazione quando la lex specialis impone all'aggiudicatario di eseguire le migliorie al prezzo contrattuale risultante dal ribasso offerto e l'impresa ricorrente non deduce l'insostenibilità dell'offerta economica.
- Non sussiste disparità di trattamento quando l'elaborato dell'aggiudicatario, valutato nel suo complesso, risulta sostanzialmente conforme alle prescrizioni della lex specialis, anche se presenta modalità descrittive diverse rispetto a quelle utilizzate dagli altri concorrenti.
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