Cassazione Penale, Sentenza n. 28003/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagati)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta e per equivalente, emesso nei confronti di due società e dei rispettivi amministratori, fino alla concorrenza degli importi ritenuti profitto di plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativi alle annualità 2024 e 2025. Gli indagati hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro. I motivi dedotti riguardavano, per entrambi, la sussidiarietà della confisca per equivalente e la carenza di motivazione sulla reale impossibilità di aggredire il profitto in via diretta, oltre che sulla possibilità di estendere il vincolo alla persona fisica nonostante la società avesse autonomia patrimoniale. Uno dei ricorrenti ha inoltre censurato la quantificazione del profitto pro quota, ritenendo illegittima la ripartizione in parti uguali tra concorrenti come criterio automatico. L'altro ricorrente ha anche contestato la motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il Tribunale avesse fondato il rischio di dispersione su elementi inerenti al fumus del reato e su valutazioni generiche, senza indicare condotte concrete e attuali idonee a giustificare l'anticipazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno degli indagati. Quanto all'altro, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla quantificazione del profitto, confermando il criterio della ripartizione paritaria quando non sia possibile individuare la quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente. Ha invece accolto il motivo relativo al periculum in mora, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a tale profilo e alla posizione del secondo ricorrente, affinché il Tribunale riesamini la motivazione sulla concreta esigenza cautelare secondo i principi indicati. Per il primo ricorrente è stata disposta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Nel giudizio di legittimità contro misure cautelari reali il controllo è limitato ai soli profili di violazione di legge.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione sulla sussistenza dei presupposti cautelari e, per la misura finalizzata alla confisca, sull'esigenza di anticipare l'ablazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione del provvedimento cautelare deve essere effettiva e non apparente.
art. 240 c.p.
La confisca costituisce il riferimento finale cui il sequestro preventivo è funzionale.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Reato tributario presupposto indicato come fonte del profitto oggetto di sequestro e futura confisca.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo quando il profitto diretto non sia reperibile o aggredibile, anche solo in via transitoria, senza che sia necessaria una preventiva ricerca generalizzata di tutti i beni del profitto, specialmente nelle fasi iniziali delle indagini.
- Se la persona giuridica è ritenuta un mero schermo attraverso cui gli amministratori realizzano il reato, non è necessario aggredire in via primaria il patrimonio sociale prima di procedere sul patrimonio personale dei concorrenti.
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca e il sequestro a essa finalizzato vanno commisurati al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; solo se tale quota non è individuabile è consentito il riparto in parti uguali come criterio residuale.
- La quantificazione del profitto confiscabile è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti: il pubblico ministero deve dimostrare il quantum per ciascun concorrente, mentre ciascun indagato può allegare e provare di non avere tratto alcun vantaggio o di averne tratto uno inferiore.
- Il periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere desunto automaticamente dall'incapienza patrimoniale, dalla gravità del reato o dalla sola discovery degli atti di indagine; occorre una motivazione autonoma che indichi concreti elementi da cui inferire il rischio di dispersione, alienazione o deterioramento dei beni nelle more del giudizio.
- La motivazione sul periculum deve esplicitare perché sia necessario anticipare l'ablazione, cioè perché il bene rischi di essere reso non confiscabile all'esito del processo, in coerenza con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale.
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