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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19514/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero soltanto la congruità della pena concordata e non uno dei soli motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata gli aveva applicato la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando l'eccessività della pena irrogata e, dunque, contestando il trattamento sanzionatorio concordato. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta riguardava invece profili meramente commisurativi della pena, non l'illegalità della pena in senso tecnico, né uno dei vizi tipizzati dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale previsto per le ipotesi di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per escludere che la violazione dei criteri di commisurazione della pena integri, di per sé, il vizio deducibile in cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice relativa al reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, posto a base della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi non tipizzati.
  • L'illegalità della pena, ai fini dell'impugnazione del patteggiamento, coincide con una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non comprende le doglianze sulla mera congruità o sulla commisurazione ex art. 133 c.p.
  • Le censure relative al bilanciamento delle circostanze o alla misura delle diminuzioni/applicazioni del trattamento sanzionatorio, quando non si traducono in illegalità della pena, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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