Cassazione Civile, Ordinanza n. 03041/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2007. L’Ufficio, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti della società, ha contestato maggiori utili alla società contribuente, emettendo poi un ulteriore avviso di accertamento integrativo per il medesimo anno ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nonché un avviso a carico della socia di maggioranza per la presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, in ragione della ristretta base sociale. I contribuenti hanno impugnato gli atti con ricorsi separati, poi riuniti e respinti in primo grado; la CTR ha confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per difetto di litisconsorzio necessario e mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado; 2) violazione degli artt. 273, 274 e 295 c.p.c. per illegittima riunione dei procedimenti e mancata sospensione del giudizio tributario; 3) violazione degli artt. 53, 24 e 113 Cost. per aver l’Amministrazione attribuito alla socia utili extracontabili senza indicare il fondamento della ricchezza effettivamente accertata; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per la ritenuta presunzione di distribuzione degli utili, asseritamente qualificata come non legale ma anche costruita su una doppia presunzione non ammessa; 5) vizio di motivazione ex art. 132, comma 4, c.p.c. e omessa pronuncia, per sentenza asseritamente insufficiente e apparente; 6) nullità della notificazione degli avvisi di accertamento a mezzo posta, sostenendo che la notifica potesse avvenire solo tramite UNEP e non direttamente a mezzo raccomandata da parte dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società e soci nell’impugnazione dell’avviso emesso verso il socio per maggior reddito da partecipazione, ravvisando solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la censura sulla riunione dei procedimenti e sulla mancata sospensione, perché non adeguatamente riprodotta la questione proposta in appello e non indicati gli atti processuali rilevanti. Ha respinto nel merito le doglianze sulla presunta lesione dei principi di capacità contributiva e difesa, ribadendo il consolidato principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, il maggior reddito accertato in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento. Ha inoltre precisato che la presunzione non è legale ma qualificata, e che il divieto di doppia presunzione non è violato perché il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto societario e il reciproco controllo tra soci. La censura sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile per formulazione cumulativa e comunque infondata, poiché la sentenza impugnata era chiara e consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico. Infine, la doglianza sulla notifica degli avvisi è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non risultando trattata nei gradi di merito né specificamente allegata come dedotta in precedenza. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per assenza di attività difensiva sostanziale dell’Avvocatura.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio relativo all’avviso emesso al socio per il maggior reddito da partecipazione non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; è configurabile solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
artt. 273, 274 e 295 c.p.c.
La censura sulla riunione dei procedimenti e sulla sospensione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, in mancanza di adeguata indicazione della deduzione nei gradi di merito.
artt. 53, 24 e 113 Cost.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale non è ritenuta incompatibile con i principi di capacità contributiva e di difesa, essendo superabile con prova contraria.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è una presunzione semplice/qualificata, grave, precisa e concordante, non una presunzione legale; non viola il divieto di doppia presunzione perché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e il controllo reciproco tra soci.
art. 132, comma 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la sentenza d’appello è stata ritenuta chiara e sufficiente.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e coerenti con il vizio dedotto; la formulazione cumulativa e non selettiva può comportare inammissibilità.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell’atto impositivo integrativo emesso per il medesimo anno d’imposta.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell’accertamento emesso nei confronti della socia per la presunta distribuzione degli utili extracontabili.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La doglianza sulla notificazione a mezzo posta è stata reputata nuova e quindi inammissibile.
art. 370 c.p.c.
L’Agenzia si è costituita per partecipare all’eventuale udienza di discussione.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul regime della presunzione di distribuzione degli utili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la formula di rito.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’avviso di accertamento emesso al socio di una società di capitali a ristretta base sociale non sussiste litisconsorzio necessario con la società: l’accertamento societario e quello del socio sono legati da pregiudizialità-dipendenza, non da inscindibilità del rapporto processuale.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa il maggior reddito accertato in capo alla società consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; la presunzione è qualificata e può essere vinta dal contribuente solo provando che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti.
- La presunzione di distribuzione degli utili occulti non viola il divieto di doppia presunzione quando il fatto noto posto a base dell’inferenza è la ristrettezza dell’assetto societario e il conseguente reciproco controllo tra soci, non il solo maggior reddito societario accertato.
- Nel ricorso per cassazione una questione non trattata in sentenza non può essere introdotta per la prima volta senza specificare dove e come sia stata dedotta nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La doglianza di motivazione apparente o di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di un iter argomentativo percepibile o la pretermissione di una domanda/eccezione decisiva; non basta la mancata trattazione espressa di ogni profilo se la decisione è comunque logicamente coerente con il rigetto delle questioni devolute.
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