Cassazione Penale, Ordinanza n. 06410/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata, da un lato, sull'inammissibilità della censura di merito mascherata da travisamento del fatto e, dall'altro, sulla manifesta infondatezza della doglianza relativa alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di falso e truffa. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento del fatto e vizi motivazionali sulla declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 479 c.p., censurando la valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito e valorizzando soltanto due deposizioni, o parti di esse, senza confrontarsi con l'intero compendio documentale e con l'analisi delle testimonianze degli investigatori. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione e perché era generico/aspecifico, non indicando l'effettivo impatto delle dedotte anomalie probatorie sull'intero quadro probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era immune da evidenti illogicità e conforme al principio secondo cui il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È richiamato come uno dei reati oggetto di conferma della responsabilità, senza specifiche questioni interpretative sul contenuto della fattispecie.
art. 479 c.p.
È richiamato come uno dei reati oggetto di conferma della responsabilità, senza specifiche questioni interpretative sul contenuto della fattispecie.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione del travisamento del fatto in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nei gradi di merito.
- Il vizio di travisamento della prova o di motivazione deve essere dedotto in modo specifico, indicando quali risultanze sarebbero state travisate e quale concreto impatto esse avrebbero avuto sull'intero compendio probatorio, secondo una logica di prova di resistenza.
- Una censura è inammissibile per aspecificità quando si concentra solo su singoli frammenti probatori e non si confronta con l'intero apparato motivazionale e documentale posto a fondamento della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare puntualmente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- In presenza di una motivazione non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio, la doglianza sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata e non consente l'annullamento della decisione.
- rami
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