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Sentenza

Sentenza n. 3154/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per l’annullamento con decisione da rendere ai sensi art. 116 c.p.a. del silenzio rigetto della Fondazione G. Pascale formatosi sulla istanza di accesso agli atti formulata dal Dott. -OMISSIS- in data 16.12.2025 per la ostensione della nota riservata prot. n. -OMISSIS-; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20.3.2026: avverso e per l’annullamento a – del provvedimento della Fondazione Giovanni Pascale – Istituto Nazionale Tumori – Irccs con il quale, in data 16.02.2026, è stata respinta l’istanza di accesso agli atti formulata dal Dott. -OMISSIS- in data 16.12.2025, per l’ostensione della “nota riservata prot. n. -OMISSIS-”; b - ove occorra, del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” della Fondazione, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, nella parte in cui sottrae all’accesso le “Note interne d’ufficio” anche quando richiamate quale unica motivazione di un provvedimento lesivo; nonché dell’accertamento e della declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a. e la condanna della Fondazione G. Pascale alla ostensione dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202601300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso e successivo diniego espresso relativo a una nota riservata interna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 16 dicembre 2025, diretta a ottenere l'ostensione di una nota riservata richiamata nella deliberazione con cui la Fondazione aveva disposto la sospensione della liquidazione di emolumenti dovuti a titolo di premialità. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 16 febbraio 2026, con cui la Fondazione aveva respinto l'istanza di accesso, nonché, ove occorrente, il regolamento interno sull'accesso nella parte in cui sottraeva all'accesso le note interne d'ufficio anche quando richiamate quale unica motivazione di un provvedimento lesivo. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è dipesa dalla dichiarazione univoca depositata dal ricorrente l'8 maggio 2026, con cui egli ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo acquisito il documento richiesto nell'ambito di altro procedimento. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, sia venuto meno l'interesse al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l'esito in rito e la mancata opposizione della resistente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    decisione da rendere ai sensi art. 116 c.p.a.; emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso; nel caso concreto il giudizio non è stato deciso nel merito perché è sopravvenuto il difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d'interesse

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, prima della decisione, viene meno l'interesse alla coltivazione della domanda.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il venir meno dell'interesse alla decisione, dichiarato dalla parte prima della definizione del giudizio e non contraddetto da elementi incompatibili, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può procedere all'esame del merito quando il ricorrente dichiari univocamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla controversia.
  • La sopravvenuta acquisizione del documento richiesto in un diverso procedimento può determinare il venir meno dell'interesse all'azione di accesso e comportare l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo contro il silenzio sia dei motivi aggiunti contro il successivo diniego espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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