Cassazione Civile, Ordinanza n. 37174/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2004, disconoscendo la deduzione di sopravvenienze passive indicate dal contribuente in relazione a due note di credito riferite a fatture emesse in esercizi precedenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la commissione provinciale sia quella regionale avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che solo in appello l'ufficio avrebbe contestato l'inosservanza del principio di competenza; 2) violazione dell'art. 101, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, per avere il giudice d'appello confuso la sopravvenienza passiva da perdita del credito con la diversa disciplina delle perdite su crediti. La tesi difensiva era che le note di credito avessero provato l'estinzione giuridica dei crediti e quindi la corretta deduzione della posta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che il riferimento al criterio di competenza integrasse una nuova eccezione o una domanda nuova in appello, qualificandolo piuttosto come ulteriore argomentazione a sostegno delle originarie contestazioni dell'ufficio. Quanto al secondo, ha chiarito che, anche quando la perdita del credito sia ricondotta a una sopravvenienza passiva deducibile, il contribuente deve comunque dimostrare l'effettiva estinzione/perdita del credito e le ragioni dell'operazione che l'ha determinata, nonché l'eventuale infruttuoso tentativo di recupero, non essendo sufficiente la sola emissione delle note di credito. La mancata prova delle azioni di recupero e delle ragioni della rinuncia o estinzione del credito rendeva corretta la decisione di merito che aveva negato la deducibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata regolare costituzione dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato per contestare la pretesa novità della censura in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una nuova eccezione, qualificando il richiamo al criterio di competenza come mera argomentazione difensiva.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'introduzione in appello di una nuova questione; la Corte ha negato la violazione, non ravvisando domanda o eccezione nuova.
art. 101, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ha affermato che le perdite di crediti, anche se riconducibili a sopravvenienze passive, richiedono prova dell'estinzione/perdita del credito e dell'irrecuperabilità, con elementi certi e precisi; la sola nota di credito non basta.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla difesa del ricorrente come disciplina delle perdite su crediti; la Corte ha ritenuto la distinzione invocata non decisiva ai fini della deducibilità nel caso concreto.
art. 106 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Menzi onato nel ragionamento della Corte per escludere che la perdita del credito potesse restare alla libera disponibilità dell'imprenditore fuori da una disciplina fiscale stringente.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il richiamo dell'Ufficio a un criterio di competenza o ad un diverso profilo giuridico non integra necessariamente una nuova eccezione o domanda nuova se si limita a sostenere le originarie contestazioni dell'atto impositivo.
- La deducibilità delle perdite su crediti richiede prova rigorosa della loro effettiva estinzione o irrecuperabilità, con elementi certi e precisi riferiti alla singola posizione creditoria.
- La mera emissione di note di credito non è di per sé sufficiente a dimostrare la deducibilità della perdita: il contribuente deve spiegare la causa dell'operazione estintiva o rinunciativa del credito.
- Prima di dedurre fiscalmente una perdita da credito, il contribuente deve normalmente dimostrare di avere tentato il recupero del credito con esito infruttuoso, salvo situazioni specificamente giustificate e provate.
- La qualificazione contabile dell'operazione come sopravvenienza passiva non esonera dall'onere di provare i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa fiscale per la deduzione.
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