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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17691/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un atto di irrogazione sanzioni emesso per insufficiente versamento del contributo unificato dovuto in relazione a un precedente ricorso avente ad oggetto la rideterminazione del classamento e della rendita catastale di un immobile in comproprietà. I contribuenti avevano indicato il valore della controversia in euro 120,00 e versato un contributo di euro 30,00, mentre l'amministrazione riteneva che la causa, in materia catastale, avesse valore indeterminabile e che pertanto il contributo dovesse essere pari a euro 90,00; dopo inviti al pagamento e avviso bonario, era stata applicata la sanzione del 200% sull'importo dovuto. Il ricorso in primo e secondo grado era stato respinto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette censure: 1) incostituzionalità dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 in relazione agli artt. 102 e 108 Cost.; 2) profili di illegittimità costituzionale connessi alla medesima norma; 3) violazione degli artt. 112, 113 e 276 c.p.c. per asserita mancata esplicitazione della decisione; 4) violazione degli artt. 14, comma 3-bis, e 15 d.P.R. 115/2002, contestando il potere dell'amministrazione di verificare l'esattezza della dichiarazione sul valore della causa; 5) violazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, sostenendo che il valore catastale fosse un dato numerico idoneo a determinare il valore della controversia; 6) violazione dell'art. 3 d.m. 12/9/2012 n. 12 sulle spese di notifica; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita falsa interpretazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità alcune censure e ha respinto nel merito le doglianze sulla verifica del contributo unificato e sulla ripetibilità delle spese di notifica, affermando che in materia catastale la verifica dell'effettiva debenza del tributo è legittima e che le spese di notifica degli atti impositivi e di irrogazione sanzioni sono ripetibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi concernenti la legittimità costituzionale della disciplina del processo tributario non fossero fondati, che talune censure fossero inammissibili per difetto di specificità o perché estranee alla ratio decidendi, e che nel merito fosse corretta la decisione impugnata sia quanto alla legittimità del controllo dell'amministrazione sull'esattezza del contributo unificato sia quanto alla ripetibilità delle spese di notifica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che l'eventuale ampliamento della giurisdizione tributaria è costituzionalmente legittimo solo se resta nell'ambito della materia tributaria e non snatura l'oggetto della cognizione del giudice speciale.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato per affermare che non è consentita l'istituzione di nuovi giudici speciali e che la revisione degli organi speciali preesistenti non può snaturarne le materie.

  • art. 108 Cost.

    La censura relativa alla ricorrenza di un interesse del giudice è stata ritenuta infondata perché manca un interesse concreto, diretto e individuale del giudicante alla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità; inoltre la censura relativa all'art. 17-bis è stata ritenuta fuori dalla ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002

    L'amministrazione finanziaria può verificare l'esattezza dell'importo del contributo unificato e la dichiarazione della parte non ha valore vincolante.

  • art. 15 d.P.R. 115/2002

    Richiamato congiuntamente all'art. 14, comma 3-bis, nel motivo sulla verifica del contributo unificato.

  • art. 16 d.P.R. 115/2002

    Conferma il sistema di controllo e di recupero dell'eventuale omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, con applicazione degli interessi legali.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel contesto della controversia catastale viene richiamato per sostenere che le cause sulla rendita catastale hanno valore indeterminabile ai fini del contributo unificato.

  • art. 3 d.m. 12/9/2012, n. 12

    La Corte ritiene infondato il motivo perché le spese di notifica degli atti impositivi e di irrogazione sanzioni sono ripetibili.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    Il richiamo a tale norma nella sentenza impugnata è stato considerato un mero argomento motivazionale e non una questione decisiva ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle cause di astensione e ricusazione, ma ritenuto non pertinente per assenza di interesse del giudice.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle cause di astensione e ricusazione, ma ritenuto non pertinente per assenza di interesse del giudice.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel ragionamento sulla ripetibilità delle spese di notifica degli atti tributari.

  • art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato nel ragionamento sulla ripetibilità delle spese di notifica.

  • art. 1 d.m. 12/9/2012, n. 12

    Indica che sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni.

  • art. 2 d.m. 14/4/2023

    Richiamato solo come conferma del sistema di ripetibilità e quantificazione unitaria delle spese di notifica per le varie modalità di comunicazione.

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale, in cassazione, non integra di per sé un autonomo vizio della sentenza: può rilevare solo se la Corte sia sollecitata a valutarne i presupposti in relazione a questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte.
  • L'ampliamento della giurisdizione tributaria è consentito solo se permane la natura tributaria della materia; il legislatore non può snaturare l'oggetto della giurisdizione speciale fino a introdurre un nuovo giudice speciale.
  • Ai fini del contributo unificato, la dichiarazione della parte sul valore della controversia non è vincolante per l'amministrazione, che può verificare successivamente l'effettiva debenza dell'importo corretto.
  • Nelle controversie sulla rendita catastale, il valore della lite può essere qualificato come indeterminabile ai fini del contributo unificato, con conseguente applicazione del relativo scaglione previsto dalla disciplina processuale tributaria.
  • Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o irrogazione sanzioni sono ripetibili nei confronti del destinatario quando la disciplina speciale lo prevede, senza che assuma rilievo decisivo il mezzo tecnico di trasmissione utilizzato.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione la norma violata, la critica alla sentenza e il nesso tra argomentazione e ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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