Cassazione Penale, Ordinanza n. 31570/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la condanna già pronunciata in appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 337 c.p. e contraddittorietà della motivazione; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio di motivazione; 3) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice oggetto della censura difensiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono reputati inammissibili in quanto diretti a una nuova valutazione del fatto.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o violazioni di legge, mirino soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti operata dai giudici di merito.
- Le doglianze relative all'applicazione della fattispecie incriminatrice, alle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se si risolvono in una rivalutazione del compendio probatorio, sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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