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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania che, in sede rescissoria dopo una precedente revocazione, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'illegittimità dell'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. L'accertamento riguardava maggiori ricavi, oltre a costi indeducibili, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'Agenzia ha dedotto: l'omessa pronuncia sull'eccezione di ultrapetizione della sentenza di primo grado; l'erronea qualificazione dell'accertamento come induttivo puro, anziché analitico-induttivo; e l'insufficiente motivazione sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare i maggiori ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, ritenendoli ammissibili e fondati. Ha stabilito che l'accertamento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), può essere effettuato anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché sussistano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da porre in dubbio la completezza e fedeltà delle scritture. La C.T.R. aveva errato nel ritenere necessarie irregolarità formali e aveva motivato in modo apodittico, senza confrontarsi concretamente con gli elementi indicati dall'Ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'accertamento, ma l'esito processuale è favorevole all'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando le scritture siano contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento analitico-induttivo. L'Amministrazione finanziaria può ricostruire maggiori ricavi mediante presunzioni qualificate, purché gli elementi raccolti mettano seriamente in dubbio la completezza e fedeltà della contabilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La norma è richiamata dalla C.T.R. in relazione ai presupposti dell'accertamento IVA; la Cassazione censura l'erronea impostazione secondo cui sarebbero sempre necessarie irregolarità formali della contabilità.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, senza decidere oltre i limiti della domanda. L'Agenzia aveva denunciato l'omessa considerazione dell'eccezione di ultrapetizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame o all'insufficienza della motivazione nei limiti applicabili.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare non garantisce automaticamente il contribuente: l'Amministrazione può procedere con accertamento analitico-induttivo se dispone di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • È necessario distinguere l'accertamento induttivo puro, normalmente collegato a gravi irregolarità o inattendibilità delle scritture, dall'accertamento analitico-induttivo, che può basarsi su presunzioni anche in presenza di scritture formalmente regolari.
  • La valutazione delle presunzioni deve essere complessiva: i singoli elementi possono avere valore solo parziale, ma il loro coordinamento può integrare una prova presuntiva sufficiente.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente gli elementi indicati dall'Ufficio e spiegare perché siano o non siano gravi, precisi e concordanti; una motivazione generica o meramente astratta può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul tributo: impone a un diverso collegio di riesaminare la controversia applicando i principi indicati e pronunciandosi nuovamente anche sulle spese.

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