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Sentenza

Sentenza n. 5521/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi rispetto alla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202514999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il datore di lavoro ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio, in favore di un lavoratore straniero, di un visto d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il testo evidenzia inoltre il difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro, considerato nella decisione ai fini della regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio del visto da parte della competente sede diplomatica, non contestato dalla parte ricorrente, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione del difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il rilascio del provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e non è contestato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La legittimazione del datore di lavoro a proporre un ricorso avverso il silenzio relativo al rilascio del visto d’ingresso in favore del lavoratore straniero può essere esclusa; tale profilo può comunque rilevare nella regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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