Sentenza n. 5521/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi rispetto alla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il datore di lavoro ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio, in favore di un lavoratore straniero, di un visto d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il testo evidenzia inoltre il difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro, considerato nella decisione ai fini della regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio del visto da parte della competente sede diplomatica, non contestato dalla parte ricorrente, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione del difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il rilascio del provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e non è contestato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La legittimazione del datore di lavoro a proporre un ricorso avverso il silenzio relativo al rilascio del visto d’ingresso in favore del lavoratore straniero può essere esclusa; tale profilo può comunque rilevare nella regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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