Cassazione Civile, Sentenza n. 1865/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del mancato pagamento di ritenute d'acconto e del contributo per la cassa forense relativi al 2003, con emissione di cartella di pagamento poi impugnata dalla contribuente. In primo grado la CTP accolse il ricorso su più autonome rationes decidendi (nullità per mancata sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, notifica irregolare, decadenza dei termini per il controllo formale, carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti). In appello l'Agenzia impugnò solo alcune di tali ragioni; la CTR, invece, esaminò anche altre ragioni non impugnate e conferì validità ad alcune poste nella sentenza di primo grado, riconoscendo però solo parzialmente il credito (residuo € 5.890). La ricorrente in Cassazione denunciava principalmente che la CTR non aveva rilevato il giudicato interno sulle rationes non impugnate e aveva invece esaminato e deciso su questioni non oggetto di gravame, oltre a varie doglianze relative a prova della notifica, motivazione della cartella e onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello abbia errato non rilevando il giudicato interno derivante dalle autonome rationes decidendi non impugnate e avendo quindi deciso su profili non oggetto di gravame (ultrapetizione). Per questo la sentenza di secondo grado è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto si è formato il giudicato sulle ragioni non impugnate. I motivi dal quarto all'ottavo sono stati assorbiti; il nono motivo è stato dichiarato inammissibile. Le spese processuali sono state poste a carico delle controricorrenti (Agenzia e Equitalia), compensate per i gradi di merito.
Norme richiamate
art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini e le modalità di notifica della cartella di pagamento. La Corte richiama che la regolarità della notifica e il rispetto dei termini sono elementi decisivi e che l'amministrazione ha l'onere di provare la corretta notificazione all'indirizzo risultante.
art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 25, d.P.R. n. 602/1973
Stabilisce il termine biennale per il controllo formale della dichiarazione; la mancata comunicazione nei termini può determinare la decadenza dell'azione accertatrice.
artt. 137 e ss., cod. proc. civ.
artt. 137 e segg., cod. proc. civ.
Riguardano le regole generali sulla notificazione degli atti civili; la loro inosservanza può determinare la nullità della notifica della cartella.
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Autorizza la cassazione senza rinvio quando la sentenza di appello è intervenuta violando il principio del giudicato interno su questioni non impugnate: la Corte l'ha ritenuta applicabile perché si era formato il giudicato sulle rationes non contestate.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiama il principio del doppio grado di giurisdizione e le regole di motivazione; utilizzato per censurare omessa o incompleta analisi di eccezioni processuali da parte della CTR.
art. 276 cod. proc. civ.
Regola l'efficacia della decisione del giudice di secondo grado; richiamato in relazione alla posizione processuale sull'eccezione di inammissibilità per giudicato interno.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 c.p.c.
Norma i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, violazione delle norme sul procedimento e motivazione apparente/omesso esame di fatti decisivi). La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con riferimento a queste fattispecie e la Corte le ha ritenute fondate quanto al vizio di giudicato interno/ultrapetizione.
art. 2697 cod. civ.
Attribuisce l'onere della prova; nel caso la Corte evidenzia che l'amministrazione doveva fornire prova della corretta notificazione e trasmissione del ruolo.
art. 115 cod. proc. civ.
Principio di libero convincimento del giudice e valutazione della prova; evocato dalle parti in relazione alla motivazione e alla valutazione delle prove sulla notifica e sui pagamenti.
art. 132 cod. proc. civ.
Regole sulla decisione in forma scritta e motivazione della sentenza; utilizzato nelle censure sulla presunta carenza di motivazione della sentenza di appello.
art. 96 cod. proc. civ.
Prevede la condanna per lite temeraria e risarcimento delle spese; la controversia procedurale riguardava la modalità e i presupposti processuali per chiedere tale condanna (ad es. necessità o meno di appello incidentale), questione ritenuta inammissibile dalla Corte.
art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973 collegato a legge n. 212/2000 e l. 241/1990
art. 36-ter d.P.R. n.600/1973; art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212; art. 3 l. 7 agosto 1990, n.241
Riferimenti alla disciplina del procedimento tributario e dei diritti del contribuente (diritto di difesa, accesso e motivazione degli atti); la Corte richiama che le garanzie procedurali e l'onere probatorio dell'amministrazione sono elementi essenziali nella valutazione della validità degli atti impositivi.
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonomous, chi impugna in appello deve contestare tutte le rationes che si intendono riformare: le rationes non impugnate diventano giudicato interno e precludono la riforma su quei profili.
- La corte d'appello non può decidere o riformare su questioni che non sono state oggetto di gravame: l'esame e la decisione su profili non impugnati configurano ultrapetizione e possono portare a cassazione senza rinvio.
- L'amministrazione fiscale ha l'onere di provare la regolarità delle notifiche e la corretta trasmissione dei ruoli; l'assenza di prove documentali può favorire la tesi del contribuente sulla nullità della notifica.
- Per ottenere la condanna per lite temeraria o danni ex art. 96 c.p.c. è necessario formulare la domanda con chiarezza e rispettare le regole processuali: la mancata o impropria formulazione può rendere la domanda inammissibile.
- In fase di impugnazione va cura separare e specificare le censure (processuali e di merito). Errori procedurali nell'impugnazione (omissione di gravame su rationes decisive) possono compromettere l'esito anche di questioni di merito favorevoli.
- La cassazione può disporre la cassazione senza rinvio quando risulta che il giudicato interno è formato su parti decisive non impugnate e l'appello ha deciso oltre i limiti del gravame.
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