Cassazione Civile, Sentenza n. 32738/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il diritto del resistente a un trattamento pensionistico non inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per le anzianità svolte presso il soppresso INPDAI. L'INPS deduceva che l'art. 42 della legge n. 289/2002, che ha disposto il passaggio degli iscritti INPDAI all'AGO con il principio del pro rata, esaurisce la disciplina del calcolo della pensione e dunque escluderebbe l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997. In memoria l'INPS ha altresì prospettato una nuova tesi, non sollevata nel ricorso, secondo cui mancherebbe il presupposto di identità di condizioni richiesto per l'operatività della clausola di salvaguardia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato l'orientamento secondo cui il principio del pro rata (art. 42, legge n. 289/2002) impone che le quote di pensione relative a periodi assicurativi diversi siano calcolate secondo le norme vigenti nel corrispondente regime: pertanto la quota relativa alle anzianità acquisite presso l'INPDAI va determinata anche tenendo conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997, che esclude che i trattamenti liquidati in regime INPDAI risultino inferiori a quelli AGO. La Corte ha richiamato il precedente Cass. n. 13980/2018 e ha dichiarato inammissibile la nuova prospettazione formulata in memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto introduttiva di argomentazione nuova rispetto al ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'INPS è stata condannata alle spese di cassazione (liquidate in Euro 3.200,00 oltre oneri) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 181/1997, art. 3, comma 4
Clausola di salvaguardia applicabile alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate presso l'INPDAI: i trattamenti INPDAI non possono risultare inferiori, a parità di condizioni, a quelli liquidati nell'AGO.
legge n. 289/2002, art. 42
Introduce il principio del pro rata per gli iscritti all'INPDAI trasferiti all'AGO; secondo la Corte va inteso nel senso che ogni quota si determina secondo le disposizioni vigenti nel regime in cui è stata maturata, senza escludere l'operatività di clausole di salvaguardia pregresse.
codice di procedura civile, art. 378
Le memorie ex art. 378 c.p.c. servono solo a illustrare e chiarire le ragioni già svolte nel ricorso o nella costituzione; non possono introdurre nuove questioni o eccezioni non prospettate nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 13980/2018 (giurisprudenza)
Precedente conforme che ha già affermato la necessità di applicare la clausola di salvaguardia alle quote relative alle anzianità INPDAI nel calcolo in pro rata.
Cass. S.U. n. 11097/2006 (giurisprudenza)
Principio secondo cui non è consentito ampliare o integrare il contenuto argomentativo del ricorso mediante le memorie, per salvaguardare il diritto di difesa della controparte.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata per l'accertamento dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Riferimento procedurale relativo al deposito di conclusioni scritte del P.M.; citato nel fascicolo processuale.
Massime di principio
- Nel caso di soppressione di un ente previdenziale e trasferimento all'AGO con il criterio del pro rata, ogni periodo assicurativo va valutato secondo la normativa vigente in quel regime: eventuali clausole di salvaguardia già operative nel regime originario continuano a trovare applicazione nella determinazione della quota corrispondente.
- Il principio del pro rata non opera come norma 'escludente' di tutte le tutele preesistenti: non cancella automaticamente garanzie già riconosciute, se esse disciplinano la determinazione del trattamento per i periodi maturati nel regime estinto.
- Le memorie ex art. 378 c.p.c. non possono essere utilizzate per introdurre nuovi motivi o eccezioni non svolti nel ricorso per cassazione; argomentazioni inedite risultano inammissibili per tutela del contraddittorio.
- La giurisprudenza consolidata (come Cass. n. 13980/2018) ha valore vincolante per la soluzione di fattispecie analoghe e la Corte di Cassazione tende a dare continuità agli indirizzi già affermati.
- In sede di impugnazione in Cassazione, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa processuale sui contributi unificati.
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