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Ordinanza

Ordinanza n. 511/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione cautelare degli effetti, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale per mancanza dei requisiti di cui all’art. 635, comma 1, lett i), D.Lgs. n. 66 del 2010 e di cui all’art. 2, comma 4, lett. f) del bando di concorso.

Giustizia amministrativa202515853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di formale invito a non fare uso di sostanze stupefacenti e conseguente esclusione dal concorso per carabinieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato le prime prove del concorso per esami e titoli finalizzato al reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, è stato escluso per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 2, comma 4, lett. f), del bando. L'esclusione si fondava su un provvedimento della Prefettura di Lecce, adottato a seguito di una segnalazione relativa all'asserito uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, con cui era stato rivolto al candidato un formale invito a non farne più uso. Il ricorrente ha impugnato sia l'esclusione sia il provvedimento prefettizio presupposto, deducendo anche l'irregolarità della notificazione di quest'ultimo, consegnato a un soggetto diverso dal destinatario asseritamente delegato senza prova della delega, nonché l'insufficienza degli elementi probatori. In particolare, la sostanza era stata rinvenuta a terra, non direttamente nella disponibilità del ricorrente, in presenza di più persone; non era stato eseguito alcun test analitico sul candidato e i test effettuati presso una struttura convenzionata nei giorni successivi risultavano negativi.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorrente fosse ancora nei termini per impugnare il provvedimento prefettizio presupposto, poiché la sua originaria notificazione appariva nulla e inidonea a garantire il diritto di difesa. Il Collegio ha ravvisato, allo stato degli atti, carenti elementi di prova circa l'effettivo possesso della sostanza da parte del candidato e circa il suo uso, considerato che la confezione era stata rinvenuta a terra in un contesto con più soggetti, che non era stato svolto alcun test analitico sul ricorrente e che i test da lui eseguiti immediatamente dopo erano risultati negativi. Ha quindi riconosciuto il fumus boni iuris, ravvisando seri dubbi sull'illecito uso di sostanze, e il periculum in mora, derivante dal rischio di non poter completare tempestivamente le prove concorsuali. La domanda cautelare è stata accolta: sono stati sospesi gli effetti del provvedimento prefettizio e della conseguente esclusione, con ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale e all'inserimento con riserva nella graduatoria di merito secondo il punteggio spettante. Il merito è stato fissato per il 17 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito il cui difetto ha determinato l'esclusione dal concorso per il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 2, comma 4, lett. f), del bando di concorso

    La clausola del bando è richiamata quale ulteriore fondamento dell'esclusione per mancanza del requisito relativo all'uso di sostanze stupefacenti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto sospendendo gli atti impugnati e disponendo l'ammissione con riserva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla salute o comunque appartenenti a categorie particolari, giustificando l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una procedura concorsuale fondata sull'asserito uso di sostanze stupefacenti può essere sospesa quando gli elementi disponibili non dimostrino adeguatamente né la disponibilità della sostanza da parte del candidato né il suo effettivo uso, soprattutto se la sostanza è stata rinvenuta in un luogo accessibile a più persone, non sono stati svolti test analitici sul candidato e risultano negativi gli esami effettuati nell'immediatezza dei fatti.
  • La notificazione di un provvedimento amministrativo consegnato a un soggetto diverso dal destinatario non è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione quando l'amministrazione non dimostri la legittimazione del consegnatario o l'esistenza di una delega e la modalità notificatoria non garantisca effettivamente il diritto di difesa.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'esclusione da un concorso in corso impedisce al candidato di completare le prove prima della definizione del giudizio; in tale situazione può essere disposta l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura e all'inserimento condizionato nella graduatoria.
  • La sospensione cautelare dell'atto presupposto può estendersi al provvedimento consequenziale di esclusione quando quest'ultimo si fondi direttamente sull'atto presupposto e la sua efficacia produca un pregiudizio immediato alla partecipazione concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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