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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18010/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada) e proponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione per la circostanza che la sentenza di primo grado lo avesse indicato erroneamente come assente, nonostante avesse partecipato e ricevuto esame; 2) critica alla attendibilità dell'accertamento etilometrico, eseguito oltre un'ora dopo il sinistro e con aumento del tasso tra prima e seconda prova (1,70 → 1,81 g/l), deducendo che il valore al momento dell'incidente poteva essere inferiore alla soglia di 1,5 g/l; 3) contestazione della scartata ipotesi alternativa difensiva (assunzione di alcol dopo il sinistro), ritenuta dalla Corte di appello “inverosimile”; 4) vizio di motivazione sulla confisca del veicolo e sulla titolarità dello stesso (si allegava che l'auto era di proprietà del padre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sulla merito procedurale e sostanziale la Corte ha statuito: (1) il primo motivo è inammissibile perché, oltre a non prospettare nullità decisiva, mancava la specificità richiesta per l'impugnazione; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: l'accertamento strumentale conforme alla normativa è valido anche se effettuato a distanza temporale dall'evento, salvo che l'imputato alleghi e dimostri circostanze idonee a privarlo di valenza probatoria; i sintomi clinici osservati dagli operanti e le modalità del sinistro hanno ulteriormente confermato lo stato di ebbrezza; (3) il terzo motivo è inammissibile o manifestamente infondato perché la Corte di appello ha logicamente escluso la plausibilità della tesi difensiva sulla base degli elementi concreti (comportamento alterato, richiesta di aiuto al padre, dinamica del sinistro); (4) il quarto motivo è inammissibile perché non era stato sollevato in appello e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione. Infine la Corte ha richiamato il principio che la regola della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone che le alternative difensive siano confrontate e motivatamente scartate se non attendibili.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    La fattispecie contestata è la guida con tasso alcolemico elevato (soglie previste dall'art. 186). La Corte ha ritenuto sufficiente l'accertamento strumentale conforme e gli elementi sintomatici e dinamici per affermare il superamento della soglia contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 581

    La Cassazione ha richiamato l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione (comma 1 e il nuovo 1‑bis): l'appello e i motivi devono indicare puntualmente i capi e i punti della decisione e le ragioni di diritto e fatto; la mancata specificità comporta inammissibilità.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (introduzione comma 1‑bis art. 581 c.p.p.)

    La modifica normativa rafforza l'esigenza di puntuale e formale indicazione dei rilievi critici in appello; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile motivi vaghi o non decisivi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in caso di gravame infondato o inammissibile: la Corte l'ha applicata disponendo il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un accertamento etilometrico effettuato a distanza temporale dall'evento non è di per sé privo di efficacia probatoria: per contrastarne la valenza l'imputato deve allegare e dimostrare circostanze concrete che ne compromettano l'attendibilità (es. errori nella procedura, condizioni patologiche, somministrazione post-evento).
  • La presenza di sintomi clinici rilevati dagli operatori e la dinamica del sinistro possono integrare elementi indiziari rilevanti a conferma dello stato di ebbrezza e colmare dubbi legati all'intervallo temporale dell'accertamento.
  • In sede di impugnazione (appello e cassazione) è fondamentale la specificità: i motivi devono indicare puntualmente i punti della decisione contestati e le ragioni di fatto e di diritto; motivi generici o tardivi saranno dichiarati inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni che non siano state oggetto dell'impugnazione in grado d'appello; questioni nuove sollevate per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili.
  • La confisca del veicolo è suscettibile di eccezioni qualora il bene appartenga a persona estranea al reato, ma tale censura deve essere tempestivamente sollevata nei gradi di merito (appello) per poter essere valutata in cassazione.

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