Cassazione Penale, Ordinanza n. 07804/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La contestazione fattuale riguardava la detenzione di 126,609 grammi netti di cocaina, con principio attivo pari a 79.140 mg, equivalenti a 527 dosi medie singole, nonché la cessione della stessa sostanza in almeno tre occasioni al prezzo di euro 40/50 per grammi 0,5. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente o illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice può fondare il mancato riconoscimento sulla mancanza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di collaborazione dell'imputato con le indagini e, sul comportamento successivo al fatto, la sua evasione dagli arresti domiciliari e la latitanza. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione e cessione illecita di cocaina a fini di spaccio
art. 62-bis c.p.
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non basta dopo la riforma del 2008
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
ha modificato l'art. 62-bis c.p. restringendo il rilievo del solo stato di incensuratezza ai fini delle attenuanti generiche
legge 24 luglio 2008, n. 125
legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, segue la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili nella personalità o nel comportamento dell'imputato; non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi prospettati dalle parti, purché siano considerati quelli decisivi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, possono rilevare negativamente anche il mancato contributo dell'imputato alle indagini e il comportamento successivo al fatto, come la evasione o la latitanza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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