Cassazione Penale, Sentenza n. 1305/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte militare di appello di Roma del 10/04/2024 che, confermando in gran parte il primo grado, li aveva ritenuti colpevoli della truffa militare contestata al capo E (indebita percezione di retribuzione per la fascia oraria in cui si erano recati privatamente presso l'autosalone) e, nel solo caso di Carlo Di Giovambattista, della collusione (capo A) con il titolare dell'autosalone. Saccone contestava la sussistenza del fatto e del dolo, la rilevanza oggettiva e temporale dell'illecito e invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità). Di Giovambattista contestava in particolare la ricostruzione della collusione (natura occasionale dell'incontro, assenza di consapevolezza dell'illecito) e il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i ricorsi. Per Alberto Saccone: la maggior parte dei motivi è stata rigettata, ma il sesto motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata al capo E rientrasse nella particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della condanna relativa al capo E per essere il reato non punibile. Restano impregiudicate le restanti statuizioni di merito. Per Carlo Di Giovambattista: tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili; la sentenza di merito è stata confermata e le condanne per i reati ritenuti (capo A e capo E) sono state mantenute. In sintesi: Saccone ottiene l'esclusione della punibilità sul capo E; Di Giovambattista vede confermate le condanne.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
L'esimente per particolare tenuità del fatto va valorizzata con una valutazione complessa e congiunta di condotta, danno e grado di colpevolezza; nel caso di Saccone la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la tenuità (episodicità, danno economico esiguo, frazione temporale limitata) e ha escluso la punibilità.
art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (collusione Guardia di Finanza)
La collusione richiede un accordo con l'estraneo avente ad oggetto la frode alla finanza; la Corte ha ritenuto provata, per Di Giovambattista, la condotta collusiva sulla base di testimonianze e intercettazioni che hanno documentato rapporti e rassicurazioni del militare verso l'acquirente.
art. 47, primo comma, n. 2, c.p.m.p.
Normativa richiamata per la competenza e le fattispecie militari applicabili; utilizzata nella contestazione delle condotte militari e nella determinazione delle fattispecie di reato militari.
art. 110 cod. pen. e artt. rilevanti del codice penale militare di pace
Richiamati in relazione a concorsi di reato e alla ricostruzione della responsabilità penale; la Corte applica i principi generali del dolo e del concorso di persone anche nella materia militare.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 13681/2016 Tushaj e altre pronunce citate)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per definire i criteri di applicazione dell'art. 131-bis (valutazione congiunta di modalità di condotta, colpevolezza e danno) e per affermare che il dolo in materia di truffa può essere desunto da circostanze concrete e modalità esecutive.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. richiede una ponderazione complessiva di condotta, entità del danno e grado di colpevolezza: importo esiguo e episodicità possono giustificare l'esimente, ma il giudice deve motivare il bilanciamento.
- La falsificazione del consuntivo di servizio (annotare falsamente di essere stati in servizio) costituisce autonomia fattuale rispetto ad eventuali condotte collusive: l'assoluzione su capi correlati non esclude automaticamente la responsabilità per la falsificazione e l'indebita percezione.
- Il dolo nella truffa può essere desunto da elementi indiziari e modalità di comportamento (intercettazioni, testimonianze, modalità esecutive); non è necessario dimostrare l'intenzione di arrecare danno in termini assoluti, è sufficiente il dolo generico.
- In Cassazione l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della credibilità dei testi sono operazioni di merito non sindacabili se non per manifesta illogicità o travisamento della prova; per ribaltare la valutazione è necessario dimostrare errori specifici e documentati.
- Per invocare con successo l'art. 131-bis la difesa dovrebbe documentare l'episodicità, la modesta entità del profitto/danno, l'assenza di abitualità e un basso grado di colpevolezza; la mera piccolezza dell'importo non è automaticamente sufficiente senza un'adeguata motivazione.
- Rapporti di amicizia e ripetute comunicazioni con soggetti indagati possono aggravare la valutazione della colpevolezza del militare; per contrastare efficacemente accuse di collusione occorrono elementi che escludano l'accordo o la consapevolezza dell'illecito.
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