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Ordinanza

Ordinanza n. 2749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, che aveva accolto il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20437/2025, chiedendone preliminarmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello, ma fonda l’istanza cautelare sulla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, resa nelle cause riunite C-340/24 e C-422/24.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’istanza ministeriale alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-422/24. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio impugnata, senza definire il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione delle particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente, in sede di appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto integrato il fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nei limiti della cognizione sommaria, l’istanza risulti assistita dal fumus boni iuris.
  • Una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenuta rilevante per la fattispecie controversa, può fondare il fumus boni iuris della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della sentenza non definisce il merito dell’appello, ma produce soltanto la sospensione provvisoria dell’esecutività della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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